Morte della parte e integrazione del contraddittorio

Avv FF

Cass. Civ., Ord. 12/03/2026, n. 5657

La Corte di Cassazione chiarisce i presupposti per l’integrazione del contraddittorio in caso di morte di una delle parti durante il giudizio di primo grado, precisando che che la morte di un soggetto determina una situazione di litisconsorzio necessario processuale tra gli eredi, indipendentemente dalla natura del rapporto sostanziale dedotto in lite.

Tuttavia, il principio cardine ribadito dai giudici di legittimità riguarda l’onere della prova: chi eccepisce la non integrità del contraddittorio (per la mancata citazione di altri coeredi) non può limitarsi a indicare l’esistenza di altri familiari “chiamati all’eredità”. È invece necessario provare che tali soggetti abbiano effettivamente acquistato la qualità di eredi attraverso l’accettazione, espressa o tacita, dell’eredità stessa: la sola vocazione ereditaria o il rapporto di parentela non sono sufficienti a fondare la legittimazione processuale o l’obbligo di integrazione.

Poiché la morte di una parte nel corso del giudizio di primo grado determina la trasmissione della sua legittimazione processuale attiva e passiva agli eredi, questi vengono a trovarsi nella posizione di litisconsorti necessari per ragioni processuali (indipendentemente, cioè, dalla scindibilità o meno del rapporto sostanziale), sicché, in fase di appello, deve essere ordinata d’ufficio l’integrazione del contraddittorio nei confronti di ciascuno di essi, ancorché contumace in primo grado; in mancanza, il procedimento di appello e la sentenza che lo definisce sono affetti da nullità assoluta rilevabile di ufficio in ogni stato e grado e, quindi, pure in sede di legittimità, ove la non
integrità del contraddittorio emerga ex se dagli atti senza necessità di nuovi accertamenti (…) quando la non integrità del contraddittorio non sia rilevabile direttamente dagli atti o dalle prospettazioni delle parti e venga eccepita da una di esse, spetta all’eccipiente l’onere non solo di indicare le persone dei litisconsorti asseritamente pretermessi, ma anche di provare i presupposti di fatto e di diritto che giustificano l’invocata integrazione e, quindi, i titoli in base ai quali essi assumono la qualità di litisconsorti necessari; discende da tale principio che, quando -come nella specie- la non integrità del contraddittorio venga eccepita per non essere stati evocati in giudizio altri eredi della parte originaria deceduta nelle more del giudizio, l’eccipiente è tenuto a dimostrare, non solo l’esistenza di altro o altri potenziali chiamati all’eredità, ma anche l’avvenuta accettazione di eredità ad opera degli stessi (…) non può invece ritenersi sufficiente, ai fini dell’accoglimento dell’eccezione di difetto di integrità del contraddittorio, la mera allegazione dell’esistenza di ulteriori “chiamati all’eredità” in virtù del rapporto di parentela con il de cuius.

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