Incendio doloso e responsabilità del conduttore

AVV FF

Cass. civ., Sez. III, Ord., 06/02/2026, n. 2620

Con questa ordinanza, la Corte di Cassazione chiarisce i confini della responsabilità del conduttore in caso di incendio del bene locato: per andare esente dalla responsabilità prevista dall’art. 1588 c.c., non è sufficiente che il conduttore provi l’origine dolosa dell’incendio ad opera di terzi. Egli deve invece fornire la prova contraria, dimostrando di aver adottato tutte le misure di cautela idonee a prevenire l’azione di terzi e a limitare i rischi connessi all’attività svolta.

Nel caso di specie, la società conduttrice non era riuscita a dimostrare né l’effettiva chiusura del perimetro del capannone prima dell’evento, né l’adeguamento degli impianti elettrici e dei sistemi antincendio, specialmente in considerazione della presenza di materiali infiammabili. Pertanto, il semplice fatto che l’incendio fosse stato appiccato da ignoti non è stato ritenuto sufficiente a interrompere il nesso di responsabilità in capo al conduttore.

La decisione della Corte d’Appello di Messina si iscrive, dunque, sotto l’egida del principio di diritto per cui, “nell’ipotesi di incendio della cosa locata cagionato da fatto del terzo, il conduttore, per andare esente dalla responsabilità ex art. 1588 c.c., ha l’onere di provare di non aver ammesso il terzo, anche temporaneamente, all’uso o al godimento del bene, oppure di aver posto in essere tutte le misure idonee a prevenire il fatto medesimo”. (Cass., n. 22289/2023; Cass., n. 27089/2024, ove la Corte ha confermato la sentenza di merito che, in applicazione analogica dell’art. 1588 c.c., aveva rigettato la domanda del proprietario di un autoarticolato di risarcimento dei danni conseguenti ad un incendio doloso che allo stesso era stato appiccato da ignoti, di notte, mentre si trovava nel piazzale di proprietà della società che lo aveva preso a noleggio, ritenendo integrata la prova liberatoria per essere risultata l’area nella quale era avvenuto il fatto inibita al libero transito e dotata di recinzione) . Nel caso di specie la Corte d’Appello di Messina, sulla scorta di analogo ragionamento rispetto alla sentenza di legittimità da ultimo citata, ha affermato che, “anche quando si volesse ritenere provata l’ascrivibilità dell’incendio del capannone ad attività di malavitosi rimasti sconosciuti, sussisterebbero comunque dei dubbi circa il diligente adempimento della società appellante tanto all’obbligo di custodia della struttura quanto al rispetto di norme di sicurezza (elettrica e in tema di stoccaggio di vernici e materiali infiammabili).

 

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