Cass. Civ., Ord. 09/08/2025, n. 22947
Con una recente sentenza, la Cassazione ha confermato i principi consolidati in materia di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., soffermandosi in particolare sull’incidenza della condotta del danneggiato. La Corte ribadisce che la responsabilità del custode è di natura oggettiva e richiede la prova, a carico del danneggiato, del nesso causale tra la cosa e il danno e del rapporto di custodia.
Tuttavia, la condotta del danneggiato può integrare sia un concorso colposo, con conseguente riduzione del risarcimento, sia rappresentare la causa esclusiva dell’evento, tale da escludere del tutto la responsabilità del custode. La rilevanza della condotta del danneggiato dipende dal grado di prevedibilità del rischio e dalla violazione delle regole di normale prudenza: quanto più il pericolo era percepibile ed evitabile con ordinaria cautela, tanto maggiore è l’incidenza causale dell’imprudenza del danneggiato, fino a poter interrompere il nesso eziologico.
“Giova premettere brevi considerazioni di carattere generale.
La responsabilità da cose in custodia contemplata dall’art. 2051 cod. civ. ha natura oggettiva: si basa cioè non su una presunzione di colpa del custode, bensì su un criterio di imputazione che addossa a chi ha la custodia della cosa la responsabilità per determinati eventi, senza che rilevi lo stato soggettivo del custode.
Detta responsabilità ricorre quando siano dimostrati, ad onere del danneggiato, due presupposti: il nesso di derivazione causale tra il danno e la cosa in custodia e la signoria custodiale di fatto esercitata sulla cosa medesima dal soggetto additato come responsabile.
L’esimente di responsabilità del custode positivamente stabilita è la sussistenza di un «caso fortuito», che può essere costituito tanto da un fatto naturale quanto da un atto giuridico, cioè a dire dal fatto di un terzo o dello stesso danneggiato.
Più specificamente, nella determinazione dell’evento la condotta del danneggiato può rivestire un’incidenza causale esclusiva (tale da mandare indenne da responsabilità il custode) o concorrente (tale da limitare il danno ristorabile, a mente dell’art. 1227, primo comma, cod. civ.): in ogni caso essa assume giuridica rilevanza solo se connotata da uno stato soggettivo di colpa (intesa come oggettiva inosservanza del contegno di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l’ordinaria diligenza), non occorrendo invece che sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile o inevitabile (sui descritti princìpi regolanti la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. cfr., ex aliis, Cass. 24/01/2024, n. 2376; Cass. 20/07/2023, n. 21675; Cass. 23/05/2023, n. 14228).
In forza del richiamato art. 1227, primo comma, cod. civ., la condotta del danneggiato si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso e deve essere valutata pure tenendo conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà sancito dall’art. 2 Cost.
Ciò significa che quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione, da parte dello stesso danneggiato, delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento superi il nesso eziologico astrattamente individuabile tra fatto ed evento dannoso: e ciò anche quando la condotta del danneggiato possa ritenersi astrattamente prevedibile dal custode, ma debba essere esclusa come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale (espressamente, Cass. 20/07/2023, n. 21675).
L’apprezzamento della condotta del danneggiato, ai fini della configurabilità della stessa come apporto causale concorrente oppure come causa assorbente del danno, concreta un tipico giudizio di fatto, devoluto al giudice di merito e, in quanto tale, sottratto al sindacato di legittimità, ove scevro dalle (circoscritte) anomalie motivazionali ancora rilevanti ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ. (ex plurimis, Cass. 13/05/2024, n. 12943, alla cui diffusa motivazione si opera adesiva relatio)”.
