Affidamento condiviso e assegno di mantenimento

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Cass. Civ. Ord. 28/12/2023, n. 36178

L’affidamento condiviso dei figli minori, in quanto fondato sull’interesse esclusivo di questi ultimi, non elimina l’obbligo patrimoniale di uno dei genitori di contribuire alle esigenze di vita dei primi mediante la corresponsione di un assegno di mantenimento, ma non implica, come sua conseguenza “automatica”, che ciascuno dei due genitori debba provvedere paritariamente, in modo diretto ed autonomo, alle predette esigenze.

“Il ricorrente denuncia (…) con il quinto motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione dell’art. 337 ter c.c., n. 4, in relazione all’art. 155 c.c., per avere la Corte di merito erroneamente posto a carico del padre il contributo di mantenimento per la figlia, pur in presenza di affidamento condiviso e paritario, omettendo di considerare che la moglie aveva volontariamente optato per una sua decurtazione reddituale e rifiutava il pagamento della propria quota di spese straordinarie. (…)

Il quinto motivo è in parte inammissibile, in quanto, tramite l’apparente denuncia del vizio di violazione di legge, sollecita il riesame del merito, in ordine alla debenza del contributo di mantenimento della figlia, contestata dal ricorrente in ragione dell’asserita volontaria decurtazione reddituale da parte della madre, ed è altresì infondato, nella parte in cui denuncia la violazione del principio di proporzionalità in quanto l’affidamento condiviso della minore ai genitori era paritario.

A tale ultimo riguardo, occorre ribadire che l’affidamento condiviso dei figli minori, in quanto fondato sull’interesse esclusivo di questi ultimi, non elimina l’obbligo patrimoniale di uno dei genitori di contribuire alle esigenze di vita dei primi mediante la corresponsione di un assegno di mantenimento, ma non implica, come sua conseguenza “automatica”, che ciascuno dei due genitori debba provvedere paritariamente, in modo diretto ed autonomo, alle predette esigenze (Cass. 26060/2014)”.

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