Uso illegittimo della cosa comune: danno patrimoniale e non patrimoniale

Cass. Civ. Ord. 04-07-2018, n. 17460

Ove sia provata l’utilizzazione da parte di uno dei condomini della cosa comune in modo da impedirne l’uso, anche potenziale, agli altri partecipanti, è sempre risarcibile il danno patrimoniale per il lucro interrotto, come quello impedito nel suo potenziale esplicarsi. Invece, non è configurabile come in re ipsa un danno non patrimoniale, inteso come disagio psico-fisico, conseguente alla mancata utilizzazione di un’area comune condominiale: può ammettersi il risarcimento del danno non patrimoniale solo in conseguenza della lesione di interessi della persona di rango costituzionale, oppure nei casi espressamente previsti dalla legge, ai sensi dell’art. 2059 c.c., e sempre che si tratti di una lesione grave e di un pregiudizio non futile.

Il primo motivo del ricorso principale di L.A. deduce l’omesso esame di fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, , sostenendo che mediante le tre fotografie e le due lettere raccomandate allegate sarebbe risultata evidente la prova del posizionamento della Fiat Panda sulla rampa condominiale, e quindi anche del danno da disagio patito (…).

Il primo motivo del ricorso principale di L.A. è inammissibile, in forza dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, perchè non si riferisce con specificità alla ratio decidendi della sentenza impugnata. La ricorrente principale invoca l’esame delle risultanze probatorie che dimostrerebbero come la Fiat Panda veniva parcheggiata sulla rampa di accesso al garage condominiale, ma si tratta di fatto non decisivo, agli effetti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto fatto che non avrebbe ex se portato ad una diversa soluzione della controversia. Il Tribunale di Foggia non ha detto che non fosse stato provato l’utilizzo illecito dello spazio comune da parte dei convenuti, ma ha osservato come non risultasse dimostrato un conseguente danno concreto subito dalla condomina L..

E’ peraltro del tutto conforme alla giurisprudenza di questa Corte sostenere che, ove sia provata l’utilizzazione da parte di uno dei condomini della cosa comune in modo da impedirne l’uso, anche potenziale, agli altri partecipanti, possa dirsi risarcibile, in quanto in re ipsa, il danno patrimoniale per il lucro interrotto, come quello impedito nel suo potenziale esplicarsi (cfr. Cass. Sez. 2, 07/08/2012, n. 14213; Cass. Sez. 2, 12/05/2010, n. 11486). Non è invece certamente configurabile come in re ipsa un danno non patrimoniale, inteso come disagio psico-fisico, conseguente alla mancata utilizzazione di un’area comune condominiale, potendosi ammettere il risarcimento del danno non patrimoniale solo in conseguenza della lesione di interessi della persona di rango costituzionale, oppure nei casi espressamente previsti dalla legge, ai sensi dell’art. 2059 c.c., e sempre che si tratti di una lesione grave e di un pregiudizio non futile (arg. da Cass. Sez. U, 11/11/2008, n. 26972).

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