Nullità della transazione prima della morte del de cuius

Cass. Civ. Ord., 15/06/2018, n. 15919

Deve ritenersi nulla, per contrasto con il divieto di cui agli artt. 458 e 557 c.c., la transazione conclusa da uno dei futuri eredi, finché sia ancora in vita il de cuius, con la quale egli rinunci ai diritti vantati, anche quale legittimario, sulla futura successione, tra cui il diritto a fare accertare la natura simulata degli atti di alienazione posti in essere dall’ereditando in quanto idonei a dissimulare una donazione.

In tal senso la costante giurisprudenza di questa Corte ha affermato che (Cass. n. 1913/1962) l’art. 557 c.c., comma 2, vieta la rinuncia da parte del coerede al diritto a che la donazione effettuata dal de cuius all’altro coerede sia sottoposta alla riunione fittizia ed alla eventuale successiva riduzione in caso di lesione di legittima, finchè viva il donante. Peraltro, tale rinuncia è convenzionalmente possibile dopo la morte del donante medesimo, giacchè i coeredi possono concordemente, in sede di sistemazione dei rapporti derivanti dalla successione e di terminazione delle varie quote legittime e disponibili, sottrarre una donazione alla riunione fittizia ed alle sue conseguenze, alla stessa guisa che il legittimario, dopo la morte del donante, ben può rinunciare a chiedere giudizialmente la riunione fittizia e la riduzione delle donazioni (conf. Cass. n. 2327/1963, secondo cui la dichiarazione del legittimario, fatta in vita del donante, di essere stato soddisfatto della sua quota di riserva, sia che la si consideri come disposizione di diritti a successione non ancora aperta o rinuncia ai medesimi, sia che la si configuri come rinuncia preventiva all’esperimento delle azioni di riduzione della donazione e delle disposizioni lesive della porzione di legittima, impinge nel divieto posto rispettivamente dagli artt. 458 e 557 c.c., in quanto la determinazione del valore dei beni ereditari e di quelli di cui sia stato disposto a titolo di donazione, ai fini dell’accertamento della quota spettante al legittimario e della entità della eventuale lesione, va riferita in ogni caso al tempo dell’apertura della successione).

Tali principi sono stati poi ribaditi anche in tempi più recenti da Cass. n. 24450/2009 che ha appunto ravvisato un patto successorio, e non una transazione, nella scrittura privata con la quale una sorella aveva consentito al trasferimento in favore dei fratelli della proprietà di immobili appartenenti al padre, a fronte dell’impegno, assunto dai medesimi, di versarle una somma di denaro, da considerare, in relazione allo specifico contesto, come una tacitazione dei suoi diritti di erede legittimario.

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