Assicurazione sulla vita in favore degli eredi legittimi

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Cass. Civ., Ord., 21/08/2023, n. 24951

Nel contratto di assicurazione sulla vita la designazione generica degli “eredi legittimi” come beneficiari comporta l’inclusione, tra i medesimi, pure degli eredi per rappresentazione ed ha, inoltre, come effetto che, a ciascuno di essi, spettino gli interessi corrispettivi sin dalla morte del de cuius

Deve muoversi dal rilievo che “i crediti di somme di denaro producono interessi ipso iure solo se liquidi ed esigibili”, e ciò ex “art. 1282 c.c., il quale ha esteso a tutti i tipi di crediti una regola in precedenza prevista dall’art. 41 del codice di commercio del 1882 per i soli crediti commerciali”, i cui lavori preparatori “rendono palese come i compilatori di quel testo normativo riposero ogni cura nell’evitare che la norma che si andava scrivendo potesse un giorno essere interpretata nel senso che anche i crediti illiquidi potessero produrre gli interessi c.d. corrispettivi (ovvero, con antica terminologia, “restaurativi”)” (così Cass. Sez. 3, sent. 12 settembre 2014, n. 19266).

Orbene, poichè la “liquidità del credito consiste nella sua determinatezza, ovvero nella sua determinabilità in base a parametri predefiniti ed oggettivi” (così, nuovamente, Cass. Sez. 3, sent. n. 19266 del 2014, cit.), deve constatarsi che i crediti spettanti agli “eredi legittimi” di C.C. – beneficiari della polizza dalla stessa stipulata – divennero esigibili, da parte di costoro, dal momento della verificazione dell’evento della morte, sicchè gli interessi corrispettivi competevano loro senza che fosse rilevante stabilire come dovesse compiersi la ripartizione fra di essi. Dare rilievo al momento in cui si è avuta cognizione degli eredi significherebbe valorizzare una circostanza che, semmai, afferendo all’esecuzione di un pagamento esigibile, avrebbe rilevanza con riferimento ad eventuale debenza di interessi moratori. (…)

In conclusione, la sentenza va cassata in relazione al terzo motivo di ricorso, rinviando alla Corte d’appello de L’Aquila, in diversa sezione e composizione, per la decisione sul merito e sulle spese di lite, ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità, alla stregua del seguente principio di diritto:  “nel contratto di assicurazione sulla vita la designazione generica degli “eredi legittimi” come beneficiari comporta l’inclusione, tra i medesimi, pure degli eredi per rappresentazione ed ha, inoltre, come effetto che, a ciascuno di essi, spettino gli interessi corrispettivi sin dalla morte del de cuius”.

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