Prerequisiti del testamento olografo

Cass. Civ. Ord. 26/11/2020, n. 26988

Perché un atto possa qualificarsi come testamento, pur non essendo necessario l’uso di formule sacramentali, è necessario riscontrare in modo univoco dal suo contenuto che si tratti di atto di ultima volontà.

La ravvisabilità di un atto mortis causa rappresenta un antecedente logico rispetto ad ogni questione sull’interpretazione della volontà testamentaria, sicché non vi è luogo di discutere dell’interpretazione dell’atto se neppure appare oggettivamente configurabile una volontà testamentaria nelle espressioni adottate all’interno della scrittura da esaminare.

Si è perciò costantemente affermato che per decidere se un documento abbia i requisiti intrinseci di un testamento olografo, occorre accertare se l’estensore abbia avuto la volontà di creare quel documento che si qualifica come testamento, nel senso che risulti con certezza che con esso si sia inteso porre in essere una disposizione di ultima volontà.

“Come chiarito da precedenti pronunce di questa Corte, perché un atto possa qualificarsi come testamento, pur non essendo necessario l’uso di formule sacramentali, è necessario riscontrare in modo univoco dal suo contenuto che si tratti di atto di ultima volontà. La ravvisabilità di un atto mortis causa rappresenta un prius logico rispetto ad ogni questione sull’interpretazione della volontà testamentaria, sicché non vi è luogo di discutere dell’interpretazione dell’atto se neppure appare oggettivamente configurabile una volontà testamentaria nelle espressioni adottate all’interno della scrittura da esaminare. Si è perciò costantemente affermato che per decidere se un documento abbia i requisiti intrinseci di un testamento olografo, occorre accertare se l’estensore abbia avuto la volontà di creare quel documento che si qualifica come testamento, nel senso che risulti con certezza che con esso si sia inteso porre in essere una disposizione di ultima volontà (Cass. 28 maggio 2012, n. 8490).

Il testamento, quale atto di ultima volontà con cui si dispone delle proprie sostanze o di parte di esse per quando il testatore avrà cessato di vivere, pur avendo un contenuto tipico, può contenere negozi diversi con contenuto patrimoniale, che produrranno effetto secondo le regole del negozio che si intende compiere. Si tratta di negozi, aventi contenuto tipico o atipico, diversi dall’istituzione di erede o di legato, che hanno efficacia negli atti inter vivos come, a titolo esemplificativo, il riconoscimento di debito o la rinuncia all’esercizio di un diritto.

L’art. 587 c.p.c., comma 2, ammette che, nei casi previsti dalla legge, il testamento possa contenere anche disposizioni non patrimoniali, con l’unico limite della meritevolezza degli interessi perseguiti. La causa testamentaria è quindi connotata da particolare ampiezza ed assolve alla funzione di autoregolamentare gli interessi ed i rapporti della persona a seguito della sua morte da un punto di vista patrimoniale e non patrimoniale, con il limite della meritevolezza dei medesimi e della causa lecita.

L’evoluzione giurisprudenziale, ampliando il ventaglio delle situazioni che possono essere oggetto di disposizione testamentaria, ha ammesso anche la validità della clausola di diseredazione, con cui il de cuius esclude dalla propria successione legittima alcuni dei successibili, restringendola così ai non diseredati; secondo il più recente approdo della giurisprudenza di legittimità, detta clausola costituisce espressione di un regolamento di rapporti patrimoniali, rientrante nel contenuto tipico dell’atto di ultima volontà e volta ad indirizzare la concreta destinazione “post mortem” delle proprie sostanze, senza che per diseredare sia, quindi, necessario procedere ad una positiva attribuzione di bene e senza che sia necessaria la prova di un’implicita istituzione (Cassazione civile sez. II, 25/05/2012, n. 8352).

In considerazione della serietà dell’atto e delle sue conseguenze giuridiche, vanno individuati requisiti minimi di riconoscibilità oggettiva perché possa trattarsi di un negozio mortis causa, che valga, ad esempio, a distinguerlo da una donazione o da un riconoscimento di debito o da altri atti unilaterali a contenuto negoziale. Si versa, qui, in un campo che rappresenta un prius logico rispetto alla stessa interpretazione della volontà testamentaria, perché volto ad individuare se l’atto è destinato a valere post mortem e, poiché contiene precetti rivolti a persone diverse dal suo autore, si deve essere certi che essi corrispondano al suo obiettivo volere, poiché soltanto sul presupposto di tale garanzia il legislatore è disposto a riconoscerne il carattere vincolante. La revocabilità è altra condizione indefettibile perché un atto abbia valore di testamento in quanto assicura la libertà del soggetto di regolare i propri rapporti patrimoniali e non patrimoniali per il tempo in cui avrà cessato di vivere in modo personalissimo ed unilaterale.

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