Novazione del contratto di locazione: occorrono “animus” e “causa novandi”

Cass. Civ. Sent. 13-06-2017, n. 14620

In tema di locazione, la variazione della misura del canone o del termine di scadenza non è sufficiente ad integrare novazione del contratto, trattandosi di modificazioni accessorie. Invece, occorre oltre al mutamento dell’oggetto o del titolo della prestazione che ricorrano gli elementi del c.d. animus e della causa novandi, il cui accertamento è compito del giudice.

2. Con il terzo motivo di ricorso la Defi Italia s.r.l. denuncia la violazione falsa applicazione dell’art. 101 c.p.c., e degli artt. 27 e 79 legge locaz., nonchè degli artt. 1362 e 1371 c.c., ed ancora la “insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, per avere la corte d’appello ritenuta la non sussistenza di una novazione del contratto stipulato in data 10 luglio 2001”. Anche in questo caso si tratta di censura inammissibile. Al di là della più articolata intitolazione del motivo, la società ricorrente denuncia pure in questo caso solamente un vizio di motivazione non ammissibile alla luce del nuovo tenore dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Invero, è stata la stessa Corte d’appello, che, per completezza argomentativa, si è interrogata circa l’eventuale efficacia novativa del contratto del 10 luglio 2001. La questione è stata correttamente risolta in punto di diritto, conformemente al costante orientamento della Cassazione, secondo cui, in tema di locazione, non è sufficiente ad integrare novazione del contratto la variazione della misura del canone o del termine di scadenza, trattandosi di modificazioni accessorie, essendo invece necessario, oltre al mutamento dell’oggetto o del titolo della prestazione (e rimanendo irrilevante, invece, la successione di un soggetto ad un altro nel rapporto, come verificatosi nella specie), che ricorrano gli elementi dell’animus e della causa novandi, il cui accertamento costituisce compito proprio del giudice di merito insindacabile in sede di legittimità se logicamente e correttamente motivato (Sez. 3, Sentenza n. 11672 del 21/05/2007, Rv. 596711; Sez. 3, Sentenza n. 5673 del 09/03/2010, Rv. 611737).

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