Il ruolo del collaboratore del CTU nella consulenza tenica

Cass. Civ. Sent. 05-02-2020, n. 2671

Non costituisce motivo di nullità della consulenza il fatto che il CTU abbia attinto elementi di giudizio anche dalle cognizioni e dalle percezioni di un proprio collaboratore, nel rispetto del contraddittorio e sotto il controllo delle parti tempestivamente avvertite e poste in grado di muovere le loro osservazioni, ferma restando la necessità che l’operato del collaboratore non sostituisca integralmente quello del consulente, ma questi elabori il proprio documento peritale in modo da farvi contenere anche autonome considerazioni

Con il terzo motivo, la ricorrente, lamentando, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, la nullità della consulenza tecnica d’ufficio disposta dal giudice di primo grado, del relativo procedimento e, conseguentemente, della relazione tecnica finale depositata il 13/3/2012, nonchè, per l’effetto, la nullità dell’ordinanza del giudice di primo grado del 14/6/2012 e, conseguentemente, la nullità della sentenza di primo grado, per violazione degli artt. 61, 193 e 194 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale non ha dichiarato, come invece avrebbe dovuto a fronte della sua tempestiva rilevazione all’udienza del 3/5/2012, la nullità del procedimento di consulenza tecnica d’ufficio e della relazione finale, disponendone la rinnovazione, ma ha ritenuto di aderire alle relative conclusioni, fondando solo sulle stesse il proprio convincimento.

5.2. Il consulente tecnico nominato dal tribunale, infatti, ha osservato la ricorrente, come emerge già dalla stessa relazione finale del consulente e dall’elenco delle numerose riunioni avvenute con la sua collaboratrice, ha interamente ed illegittimamente traslato la propria attività di consulenza all’ausiliaria, peraltro anch’ella con evidenti carenze ed incompetenze nel settore in questione.

5.3. La nullità del procedimento e della relazione, ha concluso la ricorrente, si riverbera, a norma dell’art. 159 c.p.c., sia sull’ordinanza con la quale, in data 14/6/2012, il tribunale ha ritenuto insussistenti i profili di nullità sollevati tempestivamente, sia – come dedotto con l’atto d’appello sulla stessa sentenza impugnata, che ha omesso di dichiarare la nullità del procedimento di consulenza tecnica d’ufficio e della relazione – sebbene fosse stata tempestivamente rilevata dalla Visconf all’udienza del 3/5/2012, prima udienza successiva al deposito della relazione finale – aderendo, anzi, alle relative conclusioni e fondando solo sulle stesse il proprio convincimento.

6. Il motivo è infondato. Non costituisce, in effetti, motivo di nullità della consulenza il fatto che l’ausiliario abbia attinto elementi di giudizio anche dalle cognizioni e dalle percezioni di un proprio collaboratore, nel rispetto del contraddittorio e sotto il controllo delle parti tempestivamente avvertite e poste in grado di muovere le loro osservazioni, ferma restando la necessità che l’operato del collaboratore non sostituisca integralmente quello del consulente, ma questi elabori il proprio documento peritale in modo da farvi contenere anche autonome considerazioni (Cass. n. 21728 del 2006; Cass. n. 16471 del 2009; Cass. n. 4257 del 2018). Nella specie, avendo il consulente inserito nella relazione peritale solo sue autonome considerazioni, non risulta in alcun modo che si sia verificata una traslazione dell’incarico giudiziario dal perito d’ufficio al collaboratore per cui, al di là del numero di riunioni che a tal fine possano essere state svolte, l’operato del collaboratore non può in alcun modo ritenersi integralmente sostitutivo di quello svolto dal consulente.

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