Responsabilità medica per omesse informazioni

Omessa informazione medico

Cass. Civ. Ord. 23/01/2023, n. 1936

Nei casi in cui l’omessa informazione sia stata l’unica condotta colposa tenuta dal medico, per condannare la struttura sanitaria al risarcimento del danno è necessario accertare l’esistenza d’un valido nesso di causa tra la suddetta omissione e il danno. Dunque, per affermare che l’omessa informazione è stata causa materiale dell’evento di danno è necessario ricostruire il nesso di condizionamento tra l’omessa informazione e l’evento di danno con un giudizio controfattuale: vale a dire ipotizzando cosa sarebbe accaduto se il medico avesse compiuto l’azione che invece mancò.

Col primo motivo la società ricorrente prospetta congiuntamente sia il vizio di violazione di legge, in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., sia di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., n. 5.

Al di là di tali riferimenti normativi, non del tutto pertinenti rispetto al contenuto della censura, nella illustrazione del motivo è prospettata una tesi così riassumibile:

a) la Corte d’appello ha accertato che sulla necessità per il paziente di sottoporsi all’intervento si era formato il giudicato, poichè nessuna delle parti aveva impugnato la relativa statuizione del Tribunale ritenne necessario l’intervento;

b) la Corte d’appello ha ammesso che l’intervento di rimozione dell’aneurisma fu eseguito diligentemente, e ha ravvisato la colpa del chirurgo non già nell’imperita esecuzione della rimozione dell’aneurisma, ma nel non avere informato il paziente che esisteva un’altra tecnica operatoria (EVAR invece che OPEN);

c) il non avere informato il paziente di questa alternativa non poteva ritenersi “causa” del danno, perchè la scelta e l’esecuzione della tecnica OPEN non fu di per sè colposa. Infatti il paziente, anche se fosse stato informato, non l’avrebbe scelta, dal momento che il chirurgo cui si era rivolto era un esperto della tecnica OPEN. 2.2. Il controricorrente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso ex art. 348 ter c.p.c., comma 5.

L’eccezione è infondata: infatti il motivo solo nominalmente invoca una censura di omesso esame di fatti decisivi, ma nella sostanza lamenta:

-) la violazione dell’art. 1176 c.c., per avere la Corte d’appello condannato l’ospedale al risarcimento, senza averne accertato una condotta colposa;

-) l’irrilevanza causale della condotta di omessa informazione, in quanto il rischio verificatosi dipese da una patologia congenita ignorata dallo stesso paziente. Se anche il paziente fosse stato informato non avrebbe avuto alcun motivo per scegliere la tecnica EVAR. 2.3. Nel merito, la censura è fondata.

La sentenza impugnata ha infatti violato i principi stabiliti da questa Corte in materia di nesso causale tra condotta colposa ed evento di danno (e cioè la c.d. “causalità materiale”).

La Corte d’appello, infatti:

-) ha ritenuto che si era formato il giudicato interno sulla correttezza della tecnica chirurgica prescelta;

-) ha ammesso che le complicanze seguite all’intervento erano “imprevedibili”;

-) ha ritenuto tuttavia che il medico fosse lo stesso in colpa, per non avere prospettato al paziente l’esistenza d’una tecnica operatoria alternativa.

La Corte d’appello, così ragionando, ha mostrato dunque di ritenere che l’unica condotta colposa ascrivibile al medico fosse l’omessa informazione del paziente sulle alternative terapeutiche.

Se l’omessa informazione fu l’unica condotta colposa tenuta dal medico, per condannare la struttura sanitaria al risarcimento del danno sarebbe stato necessario accertare l’esistenza d’un valido nesso di causa tra la suddetta omissione e il danno.

Per affermare che l’omessa informazione fu causa materiale dell’evento di danno la Corte d’appello avrebbe dovuto ricostruire il nesso di condizionamento tra l’omessa informazione e l’evento di danno con un giudizio controfattuale: vale a dire ipotizzando cosa sarebbe accaduto se il medico avesse compiuto l’azione che invece mancò.

Nel caso specifico, dunque, il giudice di merito avrebbe dovuto accertare, con giudizio di probabilità logica, quali scelte avrebbe compiuto il paziente, se fosse stato correttamente informato della possibilità di scegliere tra tecnica “OPEN” e tecnica “EVAR”.

La Corte d’appello ha tuttavia omesso tale giudizio, limitandosi ad affermare che la tecnica EVAR avrebbe evitato l’evento, e che di conseguenza la condotta omissiva del medico fu causa del danno.

In questo modo è mancato nella sentenza impugnata l’accertamento della causalità della colpa, ossia dello specifico nesso causale tra la violazione della regola cautelare e l’evento dannoso.

La sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio, affinchè il giudice di rinvio accerti con giudizio controfattuale se possa ritenersi plausibile, in base al criterio della preponderanza dell’evidenza, che una esaustiva informazione del paziente avrebbe indotto quest’ultimo a pretendere che l’intervento avvenisse con tecnica “EVAR”.

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