Risarcimento e calcolo degli interessi compensativi

Cass. Civ. 28/08/2019, n. 21764

Nelle obbligazioni risarcitorie, il creditore deve essere risarcito, mediante la corresponsione degli interessi compensativi, del danno che si presume essergli derivato dall’impossibilità di disporre tempestivamente della somma dovuta e di impiegarla in maniera remunerativa, sicché la liquidazione del danno da ritardato adempimento, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire: a) devalutando l’acconto ed il credito alla data dell’illecito; b) detraendo l’acconto dal credito; c) calcolando gli interessi compensativi mediante l’individuazione di un saggio scelto in via equitativa, da applicare prima sull’intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data dell’illecito al pagamento dell’acconto, e poi sulla somma che residua dopo la detrazione dell’acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva.

5. Il terzo motivo, invece, è fondato.

5.1. Nonostante che la censura sia impropriamente rubricata con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, si ritiene che le argomentazioni sviluppate consentano di riqualificarla in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

5.2. Deve infatti richiamarsi l’orientamento, pienamente condiviso da questo Collegio secondo il quale ” il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall’art. 360 c.p.c., comma 1, deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi. Pertanto, nel caso in cui il ricorrente lamenti l’omessa pronuncia, da parte dell’impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, non è indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, con riguardo all’art. 112 c.p.c., purchè il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorchè sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge” (cfr. Cass. 17931/2013; Cass. 24553/2013; Cass. 10862/2018).

5.3. Nel caso in esame, ricorre proprio l’ipotesi sopra descritta, in quanto la Corte, pur enunciando principi di legittimità ormai consolidati, in base ai quali devono essere detratte somme conteggiate con riferimento a “criteri omogenei”, ha errato nella formulazione del successivo conteggio.

Infatti i due acconti corrisposti, pur essendo stati correttamente devalutati alla data del sinistro, sono stati poi impropriamente corredati da interessi e rivalutazione fino alla data della sentenza di primo grado: in tal modo, dette somme sono state incrementate dagli accessori per un periodo durante il quale non erano state affatto godute dal danneggiato, con un calcolo che ha contraddetto il criterio di “omogeneità” sopra enunciato.

5.4. Questa Corte, al riguardo, ha affermato il principio di diritto, pienamente condiviso da questo Collegio, secondo in quale “nelle obbligazioni risarcitorie, il creditore deve essere risarcito, mediante la corresponsione degli interessi compensativi, del danno che si presume essergli derivato dall’impossibilità di disporre tempestivamente della somma dovuta e di impiegarla in maniera remunerativa, sicchè la liquidazione del danno da ritardato adempimento, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire: a) devalutando l’acconto ed il credito alla data dell’illecito; b) detraendo l’acconto dal credito; c) calcolando gli interessi compensativi mediante l’individuazione di un saggio scelto in via equitativa, da applicare prima sull’intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data dell’illecito al pagamento dell’acconto, e poi sulla somma che residua dopo la detrazione dell’acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva” (cfr. Cass. 25817/2017 ed in termini Cass. 6619/2018).

“In ogni caso, resta fermo il principio secondo il quale la somma da pagare eventualmente in restituzione a seguito del nuovo conteggio, dovrà essere maggiorata dei soli interessi dalla data dei pagamenti ricevuti” (cfr. Cass. 21699/2011).

5.5. La motivazione resa nella quale il calcolo finalizzato alla determinazione dell’importo dovuto contrasta con la premessa enunciata, volta ad affermare la detraibilità di poste omogenee, risulta dunque illogica ed apparente: in quanto tale, essa deve ritenersi viziata in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

6. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione per il riesame della controversia in relazione al motivo accolto, alla luce dei principi di diritto sopra evidenziati.

La Corte dovrà altresì decidere in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

image_printStampa