Rapporti tra azione di rendiconto e domanda di scioglimento della comunione

Cass. Civ. Ord. 16-07-2018, n. 18857

L’azione di rendiconto può presentarsi distinta e autonoma rispetto alla domanda di scioglimento della comunione, seppure l’una e l’altra abbiano dato luogo a un unico giudizio, di modo che – tranne che per la comunanza di eventuali questioni pregiudiziali, attinenti, ad esempio, all’individuazione dei beni caduti in successione o all’identità delle quote dei coeredi, da risolvere incidenter tantum o con efficacia di giudicato (art. 34 c.p.c.) – le due domande possono essere scisse e ciascuna può essere decisa separatamente senza reciproci condizionamenti. Da ciò consegue quindi che l’azione di rendiconto può essere anche autonomamente proposta anche ove siano definite le questioni pertinenti alla divisione ereditaria.

Con l’unico motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 713, 723 e 726 c.c., art. 263 c.p.c., art. 14 preleggi e art. 24 Cost., nonchè la violazione dei canoni ermeneutici ex art. 1362 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 asserendo che erroneamente la Corte distrettuale abbia ritenuto inammissibile la domanda di rendiconto in quanto non proposta nel giudizio di divisione ereditaria ed una volta definite le operazioni divisionali.

1.1. Il motivo è fondato.

La ratio dell’obbligo del rendiconto risiede nel fatto che chiunque svolga attività nell’interesse di altri deve portare a conoscenza di questi, secondo il principio della buona fede, gli atti posti in essere e, in particolare, quegli atti da cui scaturiscono partite di dare e avere.

Pertanto, tra coeredi, la resa dei conti, di cui all’art. 723 c.c., oltre che operazione inserita nel procedimento divisorio e quindi finalizzata a calcolare nella ripartizione dei frutti le eventuali eccedenze attive o passive della gestione e di definire conseguentemente tutti i rapporti inerenti alla comunione, può anche costituire obbligo a sè stante, fondato, pari di quanto può avvenire in qualsiasi stato di comunione, sul presupposto della gestione di affari altrui condotta da alcuno dei partecipanti, in base ad assunzione volontaria o ad un mandato ad amministrare (Cass. 30 dicembre 2011, n. 30552; Cass. 7 giugno 1993, n. 6358; Cass. 13 novembre 1984, n. 5720).

Ne consegue che l’azione di rendiconto può presentarsi distinta e autonoma rispetto alla domanda di scioglimento della comunione, ancorchè l’una e l’altra abbiano dato luogo a un unico giudizio, di modo che – tranne che per la comunanza di eventuali questioni pregiudiziali, attinenti, ad esempio, all’individuazione dei beni caduti in successione o all’identità delle quote dei coeredi, da risolvere incidenter tantum o con efficacia di giudicato (art. 34 c.p.c.) – le due domande possono essere scisse e ciascuna può essere decisa separatamente senza reciproci condizionamenti (Cass. 30 dicembre 2011, n. 30552).

Da ciò consegue quindi che l’azione di rendiconto può essere anche autonomamente proposta anche ove siano definite le questioni pertinenti alla divisione ereditaria.

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