Obbligazioni di valore: pagamento di un acconto e calcolo degli interessi

Cass. Civ. Sent. 30-10-2018, n. 27477

La liquidazione del danno da ritardato adempimento di un’obbligazione di valore, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire: a) devalutando l’acconto ed il credito alla data dell’illecito; b) detraendo l’acconto dal credito; c) calcolando gli interessi compensativi individuando un saggio scelto in via equitativa, ed applicandolo prima sull’intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data dell’illecito al pagamento dell’acconto, e poi sulla somma che residua dopo la detrazione dell’acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva. (Cass. 9950/2017; Cass. 25817/2017).

Con il secondo motivo, si lamenta la violazione, ex art. 360 c.p.c. n. 3, dell’art. 1194 c.c.: la ricorrente assume che la norma è applicabile soltanto ai debiti di valuta e che, pertanto, la Corte territoriale nel procedere al diffalco degli acconti versati ed alla rivalutazione delle varie poste nel calcolo alla luce della norme richiamata sarebbe giunta ad un risultato erroneo ed eccessivo rispetto alla somma effettivamente dovuta.

Il motivo è fondato.

Questa Corte ha avuto modo di chiarire che “qualora prima della liquidazione definitiva del danno da fatto illecito il responsabile versi un acconto al danneggiato, tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio non secondo i criteri di cui all’art. 1194 c.c. (applicabile solo alle obbligazioni di valuta, non a quelle di valore quale il credito risarcitorio per danno aquiliano), ma devalutando alla data dell’evento dannoso sia il credito risarcitorio (se liquidato in moneta attuale) che l’acconto versato; detraendo quest’ultimo dal primo e calcolando sulla differenza il danno da ritardato adempimento (c.d. interessi compensativi) (cfr. Cass. 6357/2011; Cass. 8104/2013); ed, ancora, è stato chiarito che “la liquidazione del danno da ritardato adempimento di un’obbligazione di valore, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire: a) devalutando l’acconto ed il credito alla data dell’illecito; b) detraendo l’acconto dal credito; c) calcolando gli interessi compensativi individuando un saggio scelto in via equitativa, ed applicandolo prima sull’intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data dell’illecito al pagamento dell’acconto, e poi sulla somma che residua dopo la detrazione dell’acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva. (Cass. 9950/2017; Cass. 25817/2017).

6.3. La Corte territoriale, richiamando espressamente (quanto erroneamente) l’art. 1194 c.c. (cfr. pag. 4 della sentenza di revocazione) ha applicato un criterio di computo sbagliato: la sentenza, sul punto, deve pertanto essere cassata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, che nella riquantificazione della somma dovuta alla A. dovrà tener conto degli acconti percepiti e dovrà altresì attenersi al principio di diritto sopra evidenziato provvedendo ad un nuovo calcolo della differenza dovuta alla A. dalla compagnia di assicurazione, anche alla luce dell’accoglimento del terzo e quarto motivo del ricorso principale.

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