Necessità della costituzione in mora

Cass. Civ. n. 14243/2020

In tema di adempimento dell’obbligazione contrattuale, la mancata previsione di un termine entro il quale la prestazione debba essere consensualmente eseguita, non sempre impone alla parte adempiente l’obbligo di costituire in mora la controparte ex art. 1454 c.c. e quindi di far ricorso al giudice a norma e per gli effetti di cui all’art. 1183 c.c.. In relazione agli usi, alla natura del rapporto negoziale ed all’interesse delle parti, infatti, può essere sufficiente che sia decorso un congruo spazio di tempo dalla conclusione del contratto, per cui possa ritenersi in concreto superato ogni limite di normale tolleranza

Ciò posto, dunque, dall’accordo in questione emerge l’interesse del locatore-proprietario ad un facere dell’avente causa, ossia emerge che non è indifferente per il proprietario che l’utilizzatore del terreno realizzi o meno il distributore, posto che il compimento dell’impianto comporta nuovo aggio per il proprietario, in relazione al volume di carburante immesso.

Con la conseguenza che l’interesse alla utilizzazione effettiva del bene, esclusa dalla corte di merito come conseguenza della tipizzazione dell’operazione negoziale e della sua riconduzione al tipo locazione, va invece valorizzata nell’ottica di una corretta interpretazione del patto in termini di contratto atipico. E se v’è una obbligazione di facere, convenuta dalle parti anche nell’interesse del proprietario, il termine, pur non espressamente previsto, può essere ricavato dalla natura della prestazione richiesta.

È regola che in tema di adempimento dell’obbligazione contrattuale, la mancata previsione di un termine entro il quale la prestazione debba essere consensualmente eseguita, non sempre impone alla parte adempiente l’obbligo di costituire in mora la controparte ex art. 1454 c.c. e quindi di far ricorso al giudice a norma e per gli effetti di cui all’art. 1183 c.c.. In relazione agli usi, alla natura del rapporto negoziale ed all’interesse delle parti, infatti, può essere sufficiente che sia decorso un congruo spazio di tempo dalla conclusione del contratto, per cui possa ritenersi in concreto superato ogni limite di normale tolleranza (Cass. 19414/2010).

In sostanza, la mancata espressa indicazione del termine non deve portare ad affermare necessariamente che un termine non c’è affatto, o ricavare da tale mancata indicazione addirittura la conclusione che non c’è una obbligazione. La mancata espressa indicazione di un termine ad adempiere può essere supplita dal giudice, oltre ovviamente che quando ne è espressamente richiesto (art. 1183 c.c.), anche quando il rispetto del termine è presupposto per giudicare di un’azione di risoluzione o di esatto adempimento, non potendo darsi vincoli obbligatori perpetui.

Il giudice di merito dovrà accertare se al momento in cui la società di petroli ha esercitato disdetta, in base alla natura della prestazione ed all’interesse delle parti, l’adempimento era ancora in termini oppure la società poteva dirsi già inadempiente, ed in questa valutazione occorrerà tenere conto altresì del comportamento delle parti, e segnatamente della inerzia di entrambe nel ricorso al giudice per la fissazione del termine.

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