Lite tra condominio e condomino: spese di causa

Cass. Civ. Ord. 23-01-2018, n. 1629

Deve ritenersi nulla la deliberazione dell’assemblea condominiale che, al termine di un giudizio che abbia visto contrapposti il condominio ed un singolo condomino, ponga anche a carico di quest’ultimo il pagamento delle spese sostenute dallo stesso condominio per il compenso del legale nominato nel processo.

La Corte d’Appello di Trento ha fatto corretta applicazione dell’orientamento secondo cui è nulla la deliberazione dell’assemblea condominiale che, all’esito di un giudizio che abbia visto contrapposti il condominio ed un singolo condomino, disponga anche a carico di quest’ultimo, pro quota, il pagamento delle spese sostenute dallo stesso condominio per il compenso del difensore nominato in tale processo, non trovando applicazione nella relativa ipotesi, nemmeno in via analogica, gli artt. 1132 e 1101 c.c. Questo orientamento spiega come nell’ipotesi di controversia tra condominio e uno o più condomini, la compagine condominiale viene a scindersi di fronte al particolare oggetto della lite, per dare vita a due gruppi di partecipanti al condominio in contrasto tra loro, nulla significando che nel giudizio il gruppo dei condomini, costituenti la maggioranza, sia stato rappresentato dall’amministratore (Cass. Sez. 2, 18/06/2014, n. 13885; Cass. Sez. 2, 25/03/1970, n. 801).

E’ quindi da considerare nulla per impossibilità dell’oggetto la deliberazione dell’assemblea che, con riferimento ad un giudizio che veda contrapposti il condominio ed un singolo condomino, ponga anche a carico di quest’ultimo, pro quota, l’obbligo di contribuire alle spese sostenute dallo stesso condominio per il compenso del difensore o del consulente tecnico di parte nominati in tale processo, trattandosi di spese per prestazioni rese a tutela di un interesse comunque opposto alle specifiche ragioni personali del singolo condomino, e neppure, perciò, trovando applicazione in tale ipotesi l’art. 1132 c.c. L’unico motivo del ricorso incidentale deduce, invece, la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., per aver la Corte d’Appello, nonostante il parziale accoglimento dell’appello, posto le spese processuali del grado a carico degli stessi appellanti, invece che compensare in tutto o in parte le stesse tra le parti.

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