Decisiva anche in sede civile la sentenza penale che accerti la falsità del testamento

Cass. Civ. Ord., 22/02/2018, n. 4318

Nel giudizio civile di accertamento della falsità del testamento olografo, può essere rilevato anche d’ufficio il giudicato esterno in riferimento all’accertamento della falsità pronunciato in un giudizio penale pendente tra le stesse parti e avente il medesimo oggetto. Non hanno rilevanza, a tal proposito, le differenti modalità attraverso le quali le prove sono raccolte nel giudizio civile e in quello penale.

Il primo motivo è fondato innanzi tutto in quanto erroneamente la Corte distrettuale ha ritenuto non tempestiva l’eccezione di giudicato esterno, atteso che, al contrario, esso è rilevabile d’ufficio in ogni grado e stato del procedimento, in ragione del fatto che, al pari di quello interno, risponde alla finalità d’interesse pubblico di eliminare l’incertezza delle situazioni giuridiche e di rendere stabili le decisioni, sicchè il suo accertamento non costituisce patrimonio esclusivo delle parti (così, tra le più recenti, vedi Cass. Sez. Lavoro, 3 aprile 2017 n. 8607 a cui adde, a conferma dello stabilizzarsi di un orientamento interpretativo nei termini anzidetti: Cass. sez. 1, 27 luglio 2016 n. 15627; Cass. Sez. Un. 16 giugno 2006 n. 13 916);

che di conseguenza è erronea la tesi della irrilevanza in sede civile – in cui si controverta della falsità di un atto opponibile solo con la querela di falso – della sentenza penale di condanna per la falsificazione del medesimo atto, facente leva sulla differenza ontologica tra querela di falso civile e querela per il reato di falsità in scrittura privata, atteso che la relativa autonomia tra giudizio civile e quello penale non arriva al punto da far negare rilevanza in sede civile agli accertamenti effettuati in sede penale sui medesimi fatti materiali – eterografia dell’olografo – e coinvolgenti le medesime parti;

che è del pari fondato il terzo motivo in quanto, dopo la proposizione del ricorso le Sezioni Unite, dirimendo un contrasto interpretativo e decidendo una questione di massima di rilevante importanza, hanno statuito che la parte che contesti l’autenticità del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo (Cass. Sez. Un. 15 giugno 2015 n. 12307);

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