Cass. Civ. Ord. 10-05-2018, n. 11297
Il contratto preliminare di compravendita, per essere valido, non deve necessariamente contenere la completa e dettagliata indicazione di tutti gli elementi del futuro contratto, risultando sufficiente l’accordo delle parti su quelli essenziali. In particolare, nel preliminare di compravendita immobiliare, è sufficiente che dal documento risulti (anche attraverso il riferimento ad elementi esterni, ma idonei a consentirne l’identificazione in modo inequivoco) che le parti abbiano inteso fare riferimento ad un bene determinato o, comunque, determinabile, la cui indicazione pertanto, attraverso gli ordinari elementi identificativi richiesti per il definitivo, può anche essere incompleta o mancare del tutto, purché l’intervenuta convergenza delle volontà sia logicamente ricostruibile
Ai fini della validità del contratto preliminare, non è indispensabile la completa e dettagliata indicazione di tutti gli elementi del futuro contratto, risultando sufficiente l’accordo delle parti su quelli essenziali; in particolare, nel preliminare di compravendita immobiliare, per il quale è richiesto “ex lege” l’atto scritto come per il definitivo, è sufficiente che dal documento risulti, anche attraverso il riferimento ad elementi esterni, ma idonei a consentirne l’identificazione in modo inequivoco, che le parti abbiano inteso fare riferimento ad un bene determinato o, comunque, determinabile, la cui indicazione pertanto, attraverso gli ordinari elementi identificativi richiesti per il definitivo, può anche essere incompleta o mancare del tutto, purchè l’intervenuta convergenza delle volontà sia anche “aliunde” o “per relationem” logicamente ricostruibile (cfr. Cass. 1.2.2013, n. 2473; Cass. 30.5.2003, n. 8810).
In questi termini, in considerazione delle indicazioni tutte di cui al preliminare e segnatamente dell’ubicazione, dell’estensione, dei confini e della provenienza (dichiarazione di successione presentata all’Ufficio del Registro di Barletta il 30.1.1996 ed ivi classificata col n. 31, vol. 324; atto per notar C. di (OMISSIS) in data 8.4.1974, registrato a Barletta il 19.4.1974 al n. 2191), va condiviso e recepito il rilievo del controricorrente secondo cui “tutti tali elementi depongono per la indubbia determinatezza dell’oggetto del contratto preliminare e la validità in sè del contratto” (così ricorso, pag. 21).