Sinistro stradale senza scontro tra veicoli

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Cass. Civ. Ord. n. 5433/2020

La circostanza che non vi sia stato scontro tra veicoli impedisce l’applicazione della presunzione di ugual concorso di colpa di cui all’art. 2054 c.c., comma 2 ma non la presunzione di responsabilità prevista nel comma 1 cit. articolo, poiché tale presunzione sorge a carico del conducente sempre che sia accertato il nesso di causalità tra la circolazione di un veicolo e il danno all’altro veicolo.

La prova del nesso di causalità, che grava a carico dell’attore, si risolve nella prova di un comportamento del conducente contrario alle norme, generiche e specifiche, che regolano la circolazione stradale, causativo del danno posto a fondamento della domanda.

La Corte ha deciso in conformità allo stesso criterio individuato dal ricorrente, giacché ha negato l’applicabilità dell’art. 2054 c.c., comma 1 dopo avere escluso la sussistenza di nesso causale fra le condotte del G. e della D. e la caduta del motociclista; dal che ha fatto correttamente conseguire l’impossibilità di richiedere ai convenuti la prova liberatoria (sull’assenza di colpevolezza) prevista dall’art. 2054 c.c., comma 1; il tutto in conformità al principio secondo cui “la circostanza che non vi sia stato scontro tra veicoli impedisce l’applicazione della presunzione di ugual concorso di colpa di cui all’art. 2054 c.c., comma 2 ma non la presunzione di responsabilità prevista nel comma 1 cit. articolo, poiché tale presunzione sorge a carico del conducente sempre che sia accertato il nesso di causalità tra la circolazione di un veicolo e il danno all’altro veicolo. La prova del nesso di causalità, che grava a carico dell’attore, si risolve nella prova di un comportamento del conducente contrario alle norme, generiche e specifiche, che regolano la circolazione stradale, causativo del danno posto a fondamento della domanda” (Cass. n. 8249/1998, conforme a Cass. n. 2786/1978);

nè – alla luce di tale condivisibile principio – potrebbe ritenersi sufficiente (come parrebbe ritenere il ricorrente) che il danno si sia verificato nell’ambito della circolazione, giacché l’onere del convenuto di fornire la prova liberatoria “di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno” può sorgere soltanto una volta che sia stato dimostrato (dall’attore) che il danno è stato “prodotto” (ossia causato) dall’asserito responsabile.

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