Perizia del mediatore immobiliare e del geometra: differenze

Cass. Civ. Sent. 03-07-2018, n. 17360

Il mediatore può essere chiamato ad attività di stima, ma si tratta di valutazioni che non necessariamente coincidono con quelle del geometra, avendo fini diversi, mirati alla concreta conclusione di affari e non alla determinazione assoluta di valori di estimo. Si delinea quindi, nel caso di svolgimento dell’attività mediatoria, una posizione professionale munita di spiccata autonomia, il cui esercizio non trasmoda nell’esercizio dell’attività di geometra e resta connotato da tratti caratterizzanti ed unificanti, costituiti dal fine di condurre parti tra loro estranee alla conclusione di un affare.

In proposito, ovverosia rispetto alle attività finalizzate a determinare la conclusione di affari tra terzi, quella del mediatore si manifesta come una professionalità autonoma.

Non vi è dubbio che il mediatore possa essere chiamato ad attività di stima, ma si tratta di valutazioni che non necessariamente coincidono con quelle del geometra, avendo fini diversi, mirati alla concreta conclusione di affari e non alla determinazione assoluta di valori di estimo; potendo quindi, tale stima, risentire di fattori diversi, quali ad es. possono derivare da strategie commerciali o da esigenze del cliente, in espressione di una specificità professionale non confondibile con quella puramente tecnica del geometra.

Può ancora essere che, nel mirare alla conclusione dell’affare, ci si spinga a consigli su profili tecnici, come quelli catastali o urbanistici, ma se anche ciò avvenga, si tratta pur sempre di aspetti marginali, che, qualora non giungano fino alla cura diretta di pratiche in tal senso, appartengono al completo dispiegarsi della diversa professionalità del mediatore, finalizzata al buon fine dell’affare. E non a caso la L. n. 39 del 1989, art. 3, comma 1, afferma che l’iscrizione nel Ruolo abilita allo svolgimento della mediazione, nonchè ad ogni “attività complementare o necessaria per la conclusione dell’affare”.

Si delinea quindi, nel caso di svolgimento dell’attività mediatoria, una posizione professionale munita di spiccata autonomia, il cui esercizio secondo le modalità di cui si è detto, per quanto siano possibili talune sovrapposizioni, non trasmoda nell’esercizio dell’attività di geometra e resta connotato da tratti caratterizzanti ed unificanti, costituiti dal fine di condurre parti tra loro estranee alla conclusione di un affare.

Il tutto nel quadro di un regime complessivo comunque connotato dall’iscrizione ad un apposito Ruolo (L. n. 39 del 1989, art. 1 cit.), con efficacia abilitante all’esercizio dell’attività (art. 3) e condizionante rispetto al diritto alle provvigioni (art. 6), oltre che completato di norma da copertura previdenziale nell’ambito della c.d. Gestione Commercianti (Cass. 4 aprile 2007, n. 8477).

Una valutazione di tale attività mediatoria nel suo complesso e non attraverso l’estrapolazione di singoli profili, non consente quindi di riportare la stessa alla diversa professionalità propria del geometra.

Nè può ciò derivare, così rispondendosi anche a taluni argomenti del terzo motivo di ricorso, dalla valorizzazione dell’attività mediatoria quale espressione di una modalità evolutiva di esercizio di taluni compiti propri del geometra, ciò risultando impedito dalle specificità sopra evidenziate, quali caratteristiche proprie di un distinto tratto professionale, quale è appunto quello di chi operi al fine di reperire coloro che siano interessati alla conclusione di determinati affari, curando altresì ogni assistenza propria ed utile.

Ne resta pertanto escluso, nonostante l’iscrizione anche all’albo dei Geometri, il sorgere di obblighi di contribuzione presso la relativa Cassa.

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