Locazione e riparazioni urgenti: conduttore o locatore?

Cass. Civ. Ord. 15-03-2018, n. 6395

Il conduttore, qualora la cosa locata necessiti di una riparazione eccedente la normale manutenzione e che presenti il carattere dell’urgenza, ha l’onere di avvisare il locatore (a carico del quale esclusivamente grava l’obbligo di provvedere a dette riparazioni). Tuttavia, nel caso in cui il locatore (seppur avvisato) rimanga inerte, il conduttore può provvedere direttamente alle riparazioni, salvo richiederne poi il rimborso ed il risarcimento danni. Per tale tipo di intervento non è richiesta la preventiva autorizzazione e non è neppure di ostacolo l’eventuale divieto del locatore.

Le Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 26972 risalente all’11 novembre 2008, hanno sì ammesso la risarcibilità del danno non patrimoniale anche nell’ambito della responsabilità contrattuale, ma sempre che l’inadempimento violi contemporaneamente i diritti e doveri derivanti dal contratto ed i valori costituzionali primari della persona umana. La risarcibilità del danno non patrimoniale nel caso di specie non è neppure astrattamente ammissibile, in quanto il ricorrente non ha evocato nessuno valore costituzionalmente protetto.

D’altronde, è jus receptum (Sez. 3, sent. nn. 10742/2002 Rv. 556107-01; 16136/2010 RV 614027-01) che il conduttore, nel caso in cui la cosa locata necessiti di una riparazione eccedente la normale manutenzione e detta riparazione presenti il carattere dell’urgenza, ha l’onere di avvisare il locatore (a carico del quale esclusivamente grava l’obbligo di provvedere a dette riparazioni), ma – nel caso in cui il locatore, pur avvisato, rimanga inerte – ha facoltà di provvedere direttamente a dette riparazioni, salvo richiederne poi il rimborso ed il risarcimento danni (non essendo richiesta per tale tipo di intervento la preventiva autorizzazione e non risultando neppure di ostacolo l’eventuale divieto del locatore). Nel caso di specie il conduttore non risulta essersi avvalso di tale facoltà, che gli avrebbe consentito di continuare ad usufruire dell’immobile fino alla sostituzione della caldaia (fatta operare al proprietario) senza pregiudizio a suo carico.

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