Cass. Civ. Ord. 26-07-2018, n. 19866
La finalità cui tende l’amministrazione di sostegno è quella di proteggere le persone fragili, ovvero coloro che si trovano in difficoltà nel gestire le attività della vita quotidiana e i propri interessi, o che addirittura si trovano nell’impossibilità di farlo: lo scopo dell’istituto consiste, infatti, nell’offrire a chi si trovi nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire. La misura non è, dunque, volta, solo, alla tutela degli interessi patrimoniali.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. da ultimo, Cass. n. 22602 del 2017 e giurisprudenza ivi richiamata), la finalità cui tende l’amministrazione di sostegno è quella di proteggere le persone fragili, ovvero coloro che si trovano in difficoltà nel gestire le attività della vita quotidiana e i propri interessi, o che addirittura si trovano nell’impossibilità di farlo: lo scopo dell’istituto consiste, infatti, nell’offrire a chi si trovi nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire. La misura non è, dunque, volta, solo, alla tutela degli interessi patrimoniali, come si afferma nel motivo, che, a torto, estrapola dalla sentenza della Cass. penale sez. 5, 19/10/2015, n. 7974, l’affermazione secondo cui l’amministratore, di regola, assiste il beneficiario nella gestione dei suoi interessi patrimoniali, e non si occupa, in linea di principio, della “cura” della persona e della sua “incolumità”, omettendo di rilevare che quella decisione è formulata non in termini preclusivi della possibilità che la misura sia volta alla cura della persona, ed è riferita alla commissione del reato di cui all’art. 591 c.p., reato che la concorde dottrina definisce come “proprio”.