Incompetenza territoriale: modalità dell’eccezione

Cass. Civ. Sez. II, Sent. 24-10-2018, n. 26985

In tema di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione, la disciplina dettata dall’art. 38 c.p.c. comporta che il convenuto sia tenuto ad eccepire l’incompetenza del giudice adito con riferimento a tutti i criteri concorrenti previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., con l’indicazione specifica del giudice ritenuto competente in relazione a ciascuno di essi, senza che, verificatasi la suddetta decadenza o risultata comunque inefficace l’eccezione, il giudice adito possa rilevare d’ufficio profili d’incompetenza non prospettati, restando la competenza del medesimo radicata in base al profilo non (o non efficacemente) contestato.

Per giurisprudenza costante, in tema di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione, la disciplina dettata dall’art. 38 c.p.c. comporta che il convenuto sia tenuto ad eccepire l’incompetenza del giudice adito con riferimento a tutti i criteri concorrenti previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., con l’indicazione specifica del giudice ritenuto competente in relazione a ciascuno di essi, senza che, verificatasi la suddetta decadenza o risultata comunque inefficace l’eccezione, il giudice adito possa rilevare d’ufficio profili d’incompetenza non prospettati, restando la competenza del medesimo radicata in base al profilo non (o non efficacemente) contestato (tra le tante, Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 118 del 04/01/2017 Rv. 642310; Cass. n. 24903/20005, Cass. n. 3989/2011, Cass. n. 21769/2016);

Nel caso in esame, i convenuti avevano sollevato l’eccezione in relazione a tutti i criteri concorrenti perchè, escludendo il criterio di cui all’art. 19 cpc (che riguarda il foro generale delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute, ipotesi qui certamente non ricorrente) avevano indicato la loro residenza ex art. 18 c.p.c. ((OMISSIS)) e, quanto al foro facoltativo di cui all’art. 20 c.p.c., avevano richiamato il luogo di esecuzione dell’obbligazione.

Orbene, come più volte affermato da questa Corte, l’obbligazione avente ad oggetto il pagamento, in favore di un avvocato, del compenso professionale che non sia stato determinato all’atto del conferimento dell’incarico va adempiuta al domicilio del debitore, ai sensi dell’art. 1182 c.c., comma 4, trattandosi di credito non liquido, poichè il titolo non determina nè il suo ammontare nè stabilisce criteri determinativi non discrezionali; di conseguenza, tanto nel caso di azione volta all’accertamento ed alla liquidazione dei compensi dovuti in favore del professionista, quanto di azione di accertamento negativo circa l’esistenza stessa dell’obbligazione, la competenza ex art. 20 c.p.c., in relazione al “forum destinatae solutionis”, va radicata in capo al giudice del luogo ove il debitore ha il proprio domicilio al tempo della scadenza dell’obbligazione (tra le varie, Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 30287 del 15/12/2017 Rv. 646953; Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 118 del 04/01/2017 Rv. 642310; Sez. 3, Sentenza n. 22326 del 24/10/2007 Rv. 599194).

Anche le sezioni unite hanno affermato che le obbligazioni pecuniarie da adempiere al domicilio del creditore a norma dell’art. 1182 c.c., comma 3, sono – agli effetti sia della mora “ex re”, sia del “forum destinatae solutionis” – esclusivamente quelle liquide, delle quali cioè il titolo determini l’ammontare o indichi criteri determinativi non discrezionali; ai fini della competenza territoriale, i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice in base allo stato degli atti, ai sensi dell’art. 38 c.p.c., comma 4, (Sez. U, Sentenza n. 17989 del 13/09/2016 Rv. 640601).

Nel caso in esame, considerato che il credito dell’avvocato non risultava determinato al momento del conferimento dell’incarico (lo attesta lo stesso Tribunale laddove a pag. 4 della sentenza afferma che la somma di Euro 3.401,20 venne individuata nell’atto introduttivo di primo grado) e poichè i convenuti avevano contestato la pretesa anche nel quantum (sotto il profilo dello scaglione applicabile), il Tribunale avrebbe dovuto prendere atto della illiquidità del credito e, conseguentemente, accogliere l’eccezione di incompetenza tempestivamente sollevata, dichiarando competente il Giudice di Pace di Castelnuovo di Porto (luogo di domicilio dei debitori): la sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione a tale profilo, rendendosi logicamente assorbito l’altro motivo di ricorso.

image_printStampa