Immobile pignorato: i canoni di locazione vanno pagati al custode

Cass. Civ. Ord. 28-03-2018, n. 7748

Dopo il pignoramento di un immobile dato in locazione, il locatore e proprietario perde la legittimazione sostanziale sia a richiedere al conduttore il pagamento dei canoni sia ad accettarli, spettando tale legittimazione in via esclusiva al custode, fino al decreto di trasferimento del bene

1 – Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1571 e 1587 c.c., n. 2 e art. 1175 c.c.. Rileva la ricorrente che il conduttore ha l’obbligo di pagare il corrispettivo locatizio e, nel corso del rapporto, deve comportarsi secondo le regole della correttezza. Per contro i canoni di locazione maturati dall’anno 2001 all’anno 2009 non erano stati versati.

Il secondo motivo lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo della controversia, oggetto di discussione tra le parti, oltre che l’apparenza della motivazione. Rileva l’istante che il Tribunale aveva omesso di apprezzare la circostanza decisiva del mancato soddisfacimento del diritto della società locatrice alla percezione dei canoni di locazione ad essa dovuti.

2. – Entrambi i motivi sono infondati.

Il Tribunale ha basato la sua decisione sul rilievo per cui le somme corrisposte da (OMISSIS) ai custode giudiziario avevano ad oggetto proprio i canoni di locazione, i quali costituivano frutti civili del bene pignorato. Il giudice di prime cure ha quindi escluso che la fallita avesse titolo alla percezione di somme già riscosse legittimamente dalla custodia giudiziaria.

Secondo quanto dedotto dalla ricorrente, infatti, essa, insieme alla società Crazy Sun, aveva garantito, quale terzo datore di ipoteca, il rimborso del mutuo contratto da (OMISSIS) con la Banca di Roma; a seguito dell’inadempimento della mutuataria, era stata poi promossa l’azione esecutiva, sicchè l’immobile locato era stato pignorato.

Ciò posto, il Tribunale ha fatto corretta applicazione del principio per cui, dopo il pignoramento di un immobile dato in locazione, il locatore e proprietario perde la legittimazione sostanziale sia a richiedere al conduttore il pagamento dei canoni sia ad accettarli, spettando tale legittimazione in via esclusiva al custode, fino al decreto di trasferimento del bene (Cass. 3 ottobre 2005, n. 19323; si vedano pure Cass. 21 giugno 2011, n. 13587, Cass. 29 aprile 2015, n. 8695 e Cass. 27 giugno 2016, n. 13216, quest’ultima non massimata).

La circostanza, sottolineata da parte ricorrente nella propria memoria ex art. 378 c.p.c., per cui i canoni di locazione sarebbero stati corrisposti al custode nominato in una procedura esecutiva intrapresa dalla banca che era creditrice della società fallita, non sposta i termini della questione, giacchè quel che rileva, in questa sede, è la perdita del diritto di riscuotere i canoni da parte della locatrice, il cui immobile è stato sottoposto a pignoramento. Ulteriori questioni relative al diritto di rivalsa di Naviglio nei confronti della fallita per effetto della destinazione dei canoni al soddisfacimento del credito della banca (il quale aveva ad oggetto il rimborso del mutuo erogato a (OMISSIS)) non possono rilevare, giacchè in questa sede si controverte dell’insinuazione al passivo del corrispettivo locatizio, non di altro.

Nè il decreto impugnato evidenzia il denunciato omesso esame di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, giacchè la circostanza prospettata dalla ricorrente (afferente il mancato pagamento del canone da parte del locatore), oltre ad essere stata presa in considerazione dal Tribunale, non è affatto decisiva, avendo riguardo a quanto sopra esposto; manifestamente priva di fondamento è, poi, la deduzione, svolta all’interno del secondo motivo, del vizio consistente nella natura meramente apparente della motivazione.

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