Contratto preliminare: sì alla provvigione

Cass. Civ. Sent. 13-09-2018, n. 22363

La stipula del contratto preliminare fa sorgere il diritto alla provvigione a favore del mediatore in quanto integra il presupposto della conclusione dell’affare, previsto dall’art. 1755 c.c., da intendersi nel senso della costituzione di un vincolo giuridico che abiliti ciascuna ad agire per l’esecuzione o risoluzione del contratto stesso.

Il ricorso incidentale proposto da M.J. A. è infondato.

10.1. Con il primo motivo è denunciata violazione o falsa applicazione dell’art. 1755 c.c. e si contesta l’esistenza del diritto dell’agenzia di mediazione alla provvigione, sul rilievo che l’affare concluso non corrispondeva a quello voluto dalle parti, come del resto la Corte d’appello aveva riconosciuto, affermando che la volontà del promissario acquirente era diretta all’acquisto dell’appartamento e dei due posti auto.

10.2. La doglianza è infondata.

Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, la stipula del contratto preliminare fa sorgere il diritto alla provvigione a favore del mediatore in quanto integra il presupposto della conclusione dell’affare, previsto dall’art. 1755 c.c., da intendersi nel senso della costituzione di un vincolo giuridico che abiliti ciascuna ad agire per l’esecuzione o risoluzione del contratto stesso (ex plurimis, Cass. 19/12/2013, n. 28456; Cass. 09/06/2009, n. 13260), come nella specie accaduto con l’esercizio del diritto di recesso da parte del promissario acquirente.

11. Con il secondo motivo è denunciata violazione o falsa applicazione degli artt. 1759 e 1176 c.c. e si contesta che la Corte d’appello, pur avendo ricostruito nel dettaglio la vicenda, individuando tutti gli elementi dai quali sarebbe emersa la responsabilità dell’agenzia di mediazione, non ne abbia tratto le conseguenze.

12. Con il terzo motivo è denunciata violazione o falsa applicazione dell’art. 1453 c.c. e si contesta che la Corte d’appello, a fronte del comportamento negligente dell’agenzia di mediazione, non ha accolto la domanda del M. e non ha dichiarato il grave inadempimento della stessa con condanna a restituire quanto ricevuto a titolo di provvigione 12.1. Le doglianze, da esaminare congiuntamente per l’evidente connessione, sono inammissibili.

La ricorrente incidentale muove da un presupposto indimostrato, e cioè che l’agenzia di mediazione avrebbe colpevolmente ignorato ovvero dolosamente taciuto l’intrasferibilità dei posti auto. Diversamente, la dettagliata ricostruzione della vicenda negoziale, che ha portato all’accoglimento della domanda proposta dal dante causa della ricorrente incidentale, ha fatto escludere alla Corte d’appello il diritto alla restituzione della provvigione, e tale valutazione non integra la denunciata violazione di legge, risolvendosi in un apprezzamento delle risultanze processuali che avrebbe potuto semmai essere censurato per vizio di motivazione, entro il paradigma delineato dall’art. 360 c.p.c., n. 5.

13. Il rigetto dei ricorsi principale e incidentale e la declaratoria di inammissibilità del ricorso incidentale degli eredi M. giustifica la compensazione delle spese di lite del giudizio di cassazione, mentre sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico di tutte le parti.

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