Calcolo del contributo al mantenimento del figlio

Calcolo assegno minore

Cass. Civ. Ord. 16-09-2020, n. 19299

A seguito della separazione personale, nel quantificare l’ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio minore, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto.

Il secondo mezzo reca la seguente rubrica: “Vizio di violazione di legge, in particolare dell’art. 316 bis c.c. e dell’art. 337 ter c.c., comma 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”. Viene dedotto che l’assegno di mantenimento per i figli dovuto dal ricorrente era stato quantificato senza rispettare il principio di proporzionalità rispetto al reddito dell’istante, trascurando per l’effetto la maggiore capacità economica dell’altro genitore, tra l’altro nemmeno aggiornata. Esso risulta essere fondato.

Nella decisione della Corte di appello è completamente assente il raffronto tra i redditi dei due coniugi. Per contro, a seguito della separazione personale, nel quantificare l’ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio minore, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto (Cass. 1 marzo 2018, n. 4811).

La sentenza impugnata va quindi cassata con rinvio. Alla Corte di Bologna è demandato un rinnovato esame conformato al principio in base al quale l’art. 155 c.c., nell’imporre a ciascuno dei coniugi l’obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella,, determinazione dell’assegno, oltre alle esigenze dei figli, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza, i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti, nonché, appunto, le risorse economiche di entrambi i genitori (Cass. 10 luglio 2013, n. 17089).

image_printStampa