Assegno divorzile: irrilevante il precedente tenore di vita della coppia

Cass. Civ. Ord., 04/06/2018, n. 14231

In materia di criteri per la valutazione del diritto dell’ex coniuge all’assegno divorzile, il tenore di vita pregresso non è più il parametro di riferimento per il riconoscimento di tale diritto. Infatti, ai sensi dell’art. 5 della legge sul divorzio, l’inadeguatezza dei mezzi economici a disposizione del richiedente l’assegno dev’essere valutata con esclusivo riferimento all’indipendenza o autosufficienza economica dello stesso.

Considerato che con il primo motivo d’impugnazione la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione della L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 5, sostenendo che, nel procedere alla valutazione delle condizioni economiche delle parti, la sentenza impugnata non ha tenuto conto della disparità delle rispettive posizioni, non avendo considerato che, a seguito della separazione, essa ricorrente non è in grado di mantenere autonomamente il tenore di vita pregresso, essendo disoccupata e sfornita di redditi, in quanto priva di una qualificazione professionale, non disponendo di una propria abitazione, per effetto della vendita della casa coniugale da parte del C., e avendo dovuto per tale motivo trasferirsi da (OMISSIS) ad (OMISSIS);

che, nella parte in cui invoca il tenore di vita pregresso, quale parametro di riferimento per la commisurazione dell’assegno divorzile, la censura è infondata, avuto riguardo al più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’inadeguatezza dei mezzi economici a disposizione del richiedente, al cui accertamento la L. n. 898 del 1970, art. 5 subordina il riconoscimento del contributo in questione, dev’essere valutata con esclusivo riferimento all’indipendenza o autosufficienza economica dello stesso (cfr. Cass., Sez. 6, 9/10/2017, n. 23602; Cass., Sez. 1, 10/05/2017, n. 11504);

che, anche a voler ritenere che, attraverso l’allegazione del proprio stato di disoccupazione e dell’indisponibilità di redditi propri e di un’abitazione, la ricorrente abbia inteso fare riferimento a tale diverso parametro, la censura non può trovare ingresso in questa sede, risolvendosi nel richiamo ad elementi già presi in considerazione dalla sentenza impugnata, e quindi nella sollecitazione di un nuovo apprezzamento dei fatti, non consentito a questa Corte, alla quale non spetta il compito di riesaminare il merito della controversia, ma solo quello di verificare la correttezza giuridica e la coerenza logico-formale delle argomentazioni svolte a sostegno della decisione impugnata (cfr. Cass., Sez. 5, 4/08/2017, n. 19547; 16/12/2011, n. 27197; Cass., Sez. lav., 19/03/2009, n. 6694);

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