Servitù di luce e muro in comproprietà

Cass. Civ. Ord., 09/11/2018, n. 28804

Una servitù di luce con riguardo ad una apertura in un muro in comproprietà può essere acquistata o in virtù di convenzione fra i proprietari dei fondi finitimi ovvero per usucapione. Può consistere in una “servitus luminum”, che costringe il vicino a subire l’esistenza della luce nel muro divisorio comune senza poterne chiedere la rimozione, oppure in una “servitus ne luminibus officiatur”, che impedisce al comproprietario del muro di sopprimere o di oscurare la luce, obbligandolo in caso di costruzione da parte sua in appoggio o in aderenza, ad osservare la distanza imposta dalle norme applicabili al caso.

Occorre a tal fine evidenziare che la sentenza del Tribunale, ha ripreso quanto già evidenziato dallo stesso Tribunale di Lecce in sede collegiale ed in occasione del reclamo avverso il provvedimento interdittale con il quale era stato ordinato alla V. di reintegrare il C. nel possesso della luce oggetto di causa, che aveva distinto tra l’ipotesi di apertura di luci, irregolari o meno, sul proprio muro, che ex art. 901 c.c., costituisce l’estrinsecazione di una facoltà del proprietario, dalla diversa ipotesi in cui la luce sia aperta su di un muro comune ovvero su di un muro di proprietà esclusiva aliena, in quanto in tal caso l’attività integra l’imposizione di un peso su fondo altrui a vantaggio dell’immobile del confinante, idonea quindi a rappresentare la manifestazione di uno ius in re aliena, suscettibile, con il maturare del tempo di permettere anche l’acquisto di una servitù per usucapione.

Per l’effetto la sentenza appellata aveva rilevato che nella vicenda sottoposta al suo esame, alla luce anche delle deduzioni difensive della convenuta, doveva reputarsi che la luce, esistente in loco almeno dal 1977, era stata aperta su di un muro che era o comune ovvero di esclusiva proprietà della V., come da quest’ultima sostenuto nei propri scritti difensivi, sicchè doveva ritenersi che il C. avesse acquisito per usucapione il diritto a mantenerla.

Ritiene il Collegio che la soluzione in diritto alla quale è pervenuto il giudice di prime cure risulti assolutamente condivisibile e conforme alla costante giurisprudenza di questa Corte.

Ed, invero deve ribadirsi il diverso trattamento che deve essere riservato alle aperture lucifere collocate sul muro di proprietà esclusiva di colui che compie tale attività, da quello riservato invece alle aperture operate sul muro comune ovvero di proprietà esclusiva del confinante.

In tal senso, e per la prima ipotesi, si è affermato che (cfr. Cass. n. 11343/2004) il possesso di luci irregolari, sprovvisto di titolo e fondato sulla mera tolleranza del vicino, non può condurre all’acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia della relativa servitù, in quanto la servitù di aria e luce – che è negativa, risolvendosi nell’obbligo del proprietario del fondo vicino di non operarne la soppressione non è una servitù apparente, atteso che l’apparenza non consiste soltanto nell’esistenza di segni visibili ed opere permanenti, ma esige che queste ultime, come mezzo necessario all’acquisto della servitù, siano indice non equivoco del peso imposto al fondo vicino in modo da fare presumere che il proprietario di questo ne sia a conoscenza. Nè la circostanza che la luce sia irregolare è idonea a conferire alla indicata servitù il carattere di apparenza, non essendo possibile stabilire dalla irregolarità se il vicino la tolleri soltanto, riservandosi la facoltà di chiuderla nel modo stabilito, ovvero la subisca come peso del fondo, quale attuazione del corrispondente diritto di servitù o manifestazione del possesso della medesima (conf. Cass. n. 1803/2007; Cass. S.U. n. 10285/1996; Cass. n. 4404/1997; Cass. n. 71/2002).

A tale affermazione si è però sempre accompagnata la precisazione secondo cui (cfr. Cass. n. 6165/1993) una servitù di luce con riguardo ad una apertura in un muro in comproprietà può essere acquistata o in virtù di convenzione fra i proprietari dei fondi finitimi ovvero per usucapione e può consistere in una “servitus luminum” che costringe il vicino a subire l’esistenza della luce nel muro divisorio comune senza poterne chiedere la rimozione o in una “servitus ne luminibus officiatur” che impedisce al comproprietario del muro di sopprimere o di oscurare la luce, obbligandolo in caso di costruzione da parte sua in appoggio o in aderenza, ad osservare la distanza imposta dalle norme applicabili al caso. Ciò scaturisce dalla disciplina di cui all’art. 903 c.c. (cfr. Cass. n. 13649/2007) la quale, oltre a consentire, al primo comma, l’apertura al proprietario di luci nel muro proprio che sia contiguo al fondo altrui, stabilisce, al secondo comma, come regola di ordine generale, che “se il muro è comune, nessuno dei proprietari può aprire luci senza il consenso dell’altro”. Di conseguenza, il diritto a mantenere le luci può essere in tale ipotesi diversamente acquisito solo “iure servitutis” (conf. Cass. n. 15248/2005, con specifico riferimento all’apertura di una luce tra due vani di un medesimo edificio, realizzata allo scopo di dare aria e luce ad uno di essi attraverso l’altro, nonchè Cass. n. 5055/2013, Cass. n. 7490/2001, Cass. n. 3789/2012).

Osserva il Collegio che, ancorchè il motivo di appello non si confronti appieno con la motivazione resa dal giudice di prime cure, la contestazione sottoposta alla Corte d’Appello da parte della V., sfugga alla censura di genericità sollevata da parte del ricorrente, in quanto con la stessa si mirava in ogni caso a proporre una lettura restrittiva della possibilità di acquisito per usucapione della servitù in esame, prescindendosi quindi dalla concreta individuazione del regime proprietario del muro sul quale si apriva la luce, dovendosi per l’effetto anche escludere la dedotta violazione del giudicato interno ovvero dell’art. 345 c.p.c., non potendosi ritenere che la doglianza valga a sottoporre all’esame del giudice di appello una nuova eccezione.

Va piuttosto ravvisata la falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 901-904 c.c. e art. 1061 c.c., ad opera della Corte distrettuale, la quale è pervenuta all’accoglimento del gravame, sulla base di argomentazioni in diritto suscettibili di trovare corretta applicazione nella sola ipotesi in cui le aperture lucifere siano state realizzate dal titolare del muro sul manufatto di sua proprietà esclusiva, e quindi iure proprietatis. Manca da parte dei giudici di appello un riferimento al regime dominicale del muro, affermandosi quindi in maniera assoluta il principio della non usucapibilità della servitù vantata dal ricorrente, senza quindi tenere conto della distinzione che invece si impone in ragione del regime proprietario del muro.

I motivi devono esse accolti nei limiti di cui in motivazione con la conseguente cassazione della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame, alla luce dei principi sopra esposti, a diversa Sezione della Corte d’Appello di Lecce.

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