Responsabilità dell’organizzatore di manifestazione sportiva

Cass. Civ. Ord. 30-10-2018, n. 27461

Chi organizzi una manifestazione sportiva è tenuto ad attribuire al pubblico – quale corrispettivo del biglietto d’ingresso – non solo il diritto di assistere alla partita, ma anche la garanzia di condizioni minime di agibilità del luogo e di protezione dell’incolumità personale, in specie rispetto ai rischi più gravi di violenze, vandalismi o comunque eccessi, trattandosi di eventi frequenti e prevedibili.

Da qui l’obbligo di adottare le misure idonee a prevenire tali rischi, a cominciare da adeguati controlli all’ingresso, anch’essi da vagliare, nel delibare il profilo oggettivo della responsabilità, secondo il parametro probabilistico. Si tratta di misure la cui adozione grava in primo luogo sulla società organizzatrice dell’incontro, e che, se omesse, giustificano l’addebito di responsabilità, sia a titolo contrattuale, per la vendita del biglietto, sia a titolo extracontrattuale, in tal caso ai sensi dell’art. 2049 cod. civ.

La giurisprudenza di questa Corte (Cass., 19/12/2014, n. 26901, pagg. 8-9) ha chiarito che chi organizzi una manifestazione sportiva è tenuto ad attribuire al pubblico – quale corrispettivo del biglietto d’ingresso – non solo il diritto di assistere alla partita, ma anche la garanzia di condizioni minime di agibilità del luogo e di protezione dell’incolumità personale, in specie rispetto ai rischi più gravi di violenze, vandalismi o comunque eccessi, trattandosi di eventi frequenti e prevedibili. Donde l’obbligo di adottare le misure idonee a prevenire tali rischi, a cominciare da adeguati controlli all’ingresso, anch’essi da vagliare, nel delibare il profilo oggettivo della responsabilità, secondo il parametro probabilistico. Si tratta di misure la cui adozione grava in primo luogo sulla società organizzatrice dell’incontro, e che, se omesse, giustificano l’addebito di responsabilità, sia a titolo contrattuale, per la vendita del biglietto, sia a titolo extracontrattuale, in tal caso ai sensi dell’art. 2049 cod. civ.. Fra di esse rientrano i controlli all’ingresso delle forze dell’ordine, titolari di poteri di perquisizione, che, essendo per l’occasione ausiliari dell’organizzatore, nei confronti dei terzi impegnano quest’ultimo ex art. 1228 cod. civ., ovvero ex art. 2049 cod. civ..

La corte territoriale, affermando che la società organizzatrice non aveva alcuna responsabilità in ordine alla sicurezza pubblica, ha dunque violato, in chiave di sussunzione, anche l’art. 1228 cod. civ., come correttamente dedotto nella seconda censura.

Nè, pertanto, risulta invocabile l’art. 2045 cod. civ., sia perchè si tratta di norma applicabile solo nell’ambito della disciplina inerente alla responsabilità extracontrattuale in cui è collocata (Cass., 28/09/1971, n. 2660), sia – è opportuno rilevare per completezza – posto che la corte territoriale riferisce lo stato di contingente necessità all’ingresso di spettatori in esubero rispetto “al numero consentito nello stadio”, laddove il medesimo collegio ha accertato che era stata la medesima organizzatrice a vendere fino a 1300 biglietti, in misura circa doppia rispetto a quella, di 700 posti, verificata come limite proprio dell’impianto (pagg. 7 e 10 della sentenza impugnata), con conseguente vizio di sussunzione anche sotto il censurato profilo della volontarietà.

La corte di appello dovrà dunque procedere a un nuovo esame in fatto, in particolare in ordine al nesso causale, secondo le corrette sussunzioni normative ricostruite.

image_printStampa