Responsabilità dell’appaltatore per rovina e difetti

Cass. Civ. Sent. 12/06/2018, n. 15321

L’appaltatore è responsabile per i difetti della costruzione derivanti da vizi ed inidoneità del suolo, anche quando gli stessi siano eventualmente ascrivibili alla imperfetta od erronea progettazione fornitagli dal committente, anche  solo per difetto dell’ordinaria diligenza.
In questa ipotesi, l’appaltatore può potendo andare esente da responsabilità (che si presume ai sensi dell’art. 1669 c.c.) solamente laddove nel caso concreto le condizioni geologiche non risultino accertabili con l’ausilio di strumenti, conoscenze e procedure “normali” avuto riguardo alla specifica natura e alle peculiarità dell’attività esercitata

Deve, perciò, trovare conferma, in questa sede, il principio già affermato da questa Corte secondo cui, in ordine alla costruzione di opere edilizie, l’indagine sulla natura e consistenza del suolo edificatorio rientra, in mancanza di diversa previsione contrattuale, tra i compiti dell’appaltatore, trattandosi di indagine implicante attività conoscitiva da svolgersi con l’uso di particolari mezzi tecnici – che al medesimo, quale soggetto obbligato a mantenere il comportamento diligente dovuto per la realizzazione dell’opera commessagli con conseguente obbligo di adottare tutte le misure e le cautele necessarie ed idonee per l’esecuzione della prestazione secondo il modello di precisione e di abilità tecnica nel caso concreto utile a soddisfare l’interesse creditorio, spetta assolvere mettendo a disposizione la propria organizzazione, atteso che lo specifico settore di competenza in cui rientra l’attività esercitata richiede la specifica conoscenza ed applicazione delle cognizioni tecniche che sono tipiche dell’attività necessaria per l’esecuzione dell’opera, sicchè è onere del medesimo predisporre un’organizzazione della propria impresa che assicuri la presenza di tali competenze per poter adempiere l’obbligazione di eseguire l’opera immune da vizi e difformità. In altri termini, poichè l’esecuzione a regola d’arte di una costruzione dipende dall’adeguatezza del progetto alle caratteristiche geologiche del terreno su cui devono essere poste le relative fondazioni e la validità di un progetto di una costruzione edilizia è condizionata dalla sua rispondenza alle caratteristiche geologiche del suolo su cui essa deve sorgere, il controllo da parte dell’appaltatore va esteso anche in ordine alla natura e consistenza del suolo edificatorio. Ne consegue che per i difetti della costruzione derivanti da vizi ed inidoneità del suolo – anche quando gli stessi siano eventualmente ascrivibili alla imperfetta od erronea progettazione fornitagli dal committente – l’appaltatore risponde (in tal caso prospettandosi l’ipotesi della responsabilità solidale con il progettista, a sua volta responsabile nei confronti del committente per inadempimento del contratto d’opera professionale ex art. 2235 c.c.) anche solo per difetto dell’ordinaria diligenza, potendo andare esente da responsabilità (che si presume ai sensi dell’art. 1669 c.c.) solamente laddove nel caso concreto le condizioni geologiche non risultino accertabili con l’ausilio di strumenti, conoscenze e procedure “normali” avuto riguardo alla specifica natura e alle peculiarità dell’attività esercitata (circostanza, questa, della prevedibilità di tale rischio, rimasta esclusa nel caso di specie sulla base delle congrue valutazioni compiute dalla Corte di appello fondate sulle univoche risultanze della c.t.u.).

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