Operazione di routine: si presume la colpa del medico

Cass. Civ. Sent. 13-10-2017, n. 24074

In caso di prestazione professionale medico-chirurgica di “routine”, spetta al professionista superare la presunzione che le “complicanze” siano state determinate da omessa o insufficiente diligenza professionale o da imperizia, dimostrando che siano state, invece, prodotte da un evento imprevisto ed imprevedibile secondo la diligenza qualificata in base alle conoscenze tecnico-scientifiche del momento.
Pertanto il giudice, al fine di escludere la responsabilità del medico nella suddetta ipotesi, non può limitarsi a rilevare l’accertata insorgenza di “complicanze intraoperatorie”, ma deve, altresì, verificare la loro eventuale imprevedibilità ed inevitabilità, nonché l’insussistenza del nesso causale tra la tecnica operatoria prescelta e l’insorgenza delle predette complicanze, unitamente all’adeguatezza delle tecniche scelte dal chirurgo per porvi rimedio.

La ricorrente evidenzia come la lesione iatrogena della via biliare principale (coledoco) integri un fatto dannoso riconducibile causalmente alla manovra laparoscopica eseguita dagli operatori G. e L. e dunque suscettibile di determinare la responsabilità per inadempimento (da contratto per l’ente pubblico erogatore del servizio pubblico sanitario e da “contatto sociale” dei medici operatori): sostiene che l’affermazione del CTU – riprodotta nella motivazione del Giudice di appello – secondo cui non sussiste responsabilità, dovendo considerarsi tale lesione iatrogena come mera “complicanza” statisticamente rilevata nella letteratura scientifica (“evenienza statisticamente rilevante come riportato circa nell’1% dei casi, descritta dalla letteratura internazionale”), costituisce un mero paralogismo, in quanto non disvela la ragione giustificativa della ascrizione della lesione iatrogena alla categoria dei fenomeni sottratti alla sfera di controllo ed intervento umano, quale “evento insopprimibile” da intendersi conseguenza inevitabile della “corretta esecuzione” del metodo chirurgico laparoscopico, prescelto ed in concreto adottato.

La censura è fondata alla stregua del principio enunciato da questa Corte, cui deve darsi seguito, secondo cui, in caso di prestazione professionale medico-chirurgica di “routine”, spetta al professionista superare la presunzione che le “complicanze” siano state determinate da omessa o insufficiente diligenza professionale o da imperizia, dimostrando che siano state, invece, prodotte da un evento imprevisto ed imprevedibile secondo la diligenza qualificata in base alle conoscenze tecnico-scientifiche del momento. Ne consegue che il giudice, al fine di escludere la responsabilità del medico nella suddetta ipotesi, non può limitarsi a rilevare l’accertata insorgenza di “complicanze intraoperatorie”, ma deve, altresì, verificare la loro eventuale imprevedibilità ed inevitabilità, nonchè l’insussistenza del nesso causale tra la tecnica operatoria prescelta e l’insorgenza delle predette complicanze, unitamente all’adeguatezza delle tecniche scelte dal chirurgo per porvi rimedio (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 20806 del 29/09/2009; id. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 17694 del 29/07/2010; id. Sez. 3, Sentenza n. 13328 del 30/06/2015; id. Sez. 3, Sentenza n. 12516 del 17/06/2016).

Pertanto l’affermazione contenuta in sentenza, riproduttiva dell’elaborato peritale depositato dall’ausiliario, secondo cui la lesione costituisce un evento insopprimibile (quand’anche prevedibile, comunque inevitabile), risulta totalmente carente di supporto esplicativo, tanto più considerando che la nozione di una “conseguenza inevitabile” determinata della corretta esecuzione della manovra operatoria non si concilia con la rilevazione statistica dell’evento lesivo soltanto “nell’1%” dei casi (pertanto alla esecuzione dell’intervento con metodo laparoscopico consegue “normalmente” un risultato favorevole, sicchè, in assenza di specifici fattori che determinino in modo autonomo l’anomalia del risultato, quest’ultima non può che essere ricondotta alla errata manovra del medico chirurgo). La apparenza dell’argomentazione non viene colmata neppure dalla successiva osservazione del CTU, secondo cui diverse volte la causa della lesione rimane inspiegabile, ed in più di metà dei casi la lesione si verifica “durante le manovre per riconoscere ed isolare il cistico e per staccare la colecisti dalla via biliare”, nè assolve al requisito minimo motivazionale richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, la illustrazione di ipotetiche possibilità di lesione in circostanze particolari (estrema sottigliezza del dotto cistico) indicate esemplificativamente e che, quindi, non appaiono riferibili al caso concreto.

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