La responsabilità dell’appaltatore per i difetti dell’opera non ammette esclusioni né limitazioni

Cass. Civ. Sent. 29-08-2018, n. 21327

La responsabilità dell’appaltatore nei confronti del committente per i difetti dell’opera a norma degli artt. 1667 e 1668 c.c., non ammette esclusioni (salvo quelle dipendenti dall’accettazione senza riserve dell’opera e del venir meno della garanzia per effetto di decadenza) e neppure limitazioni.

Ciò in quanto l’art. 1668, comma 1, pone a carico dell’appaltatore tutte le conseguenze dell’inesatto adempimento, obbligandolo a sopportare, a seconda della scelta operata dal committente, l’onere integrale dell’eliminazione dei vizi, o la riduzione del prezzo, salvo il risarcimento del danno, senza alcun riguardo alla consistenza e al costo dei lavori di riparazione o alla misura massima della diminuzione del corrispettivo dell’appalto.

Con il sesto motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3). Secondo il ricorrente la Corte distrettuale avrebbe errato nell’escludere la validità e l’efficacia dell’assunzione di totale responsabilità dell’ing. D.G. nonostante D.G. avesse dichiarato in calce alla relazione tecnica allegata al progetto della sopraelevazione “che il Direttore dei lavori è il solo responsabile dell’esecuzione dell’intera opera”.

5.1.- Il motivo è infondato. Il ricorrente prospetta una questione già posta in sede di appello, esaminata e decisa dalla Corte di Appello secondo i principi espressi da questa Corte che vengono qui confermati. La Corte di appello ha osservato, come è stato già affermato da questa Corte (Cass. 9064/1993), che la responsabilità dell’appaltatore nei confronti del committente per i difetti dell’opera a norma degli artt. 1667 e 1668 c.c., non ammette esclusioni (salvo quelle dipendenti dall’accettazione senza riserve dell’opera e del venir meno della garanzia per effetto di decadenza) e neppure limitazioni, dato che l’art. 1668, comma 1, pone a carico dell’appaltatore tutte le conseguenze dell’inesatto adempimento, obbligandolo a sopportare, a seconda della scelta operata dal committente, l’onere integrale dell’eliminazione dei vizi, o la riduzione del prezzo, salvo il risarcimento del danno, senza alcun riguardo alla consistenza e al costo dei lavori di riparazione o alla misura massima della diminuzione del corrispettivo dell’appalto.

Parte ricorrente afferma che la dichiarazione di responsabilità resa dal D.G. in calce alla relazione tecnica allegata al progetto di sopraelevazione potrebbe avere valore nei rapporti tra coobbligati, ma la tesi, puramente congetturale e ipotetica, non vale a dedurre una violazione di legge, ma un’inverosimile interpretazione di quello scritto – si badi: una dichiarazione resa all’amministrazione e chiaramente finalizzata all’assunzione di responsabilità nei confronti di essa – in chiave negoziale; in questo senso la questione risulta anche nuova (e dunque inammissibile cfr tra le tante Cass. n. 27568 del 21/11/2017), giacchè non viene riferito se venne posta in questi termini nei gradi di merito. In ogni caso si scontra con l’ulteriore rilievo della Corte di appello che la responsabilità del D.G. verso i committenti per il secondo intervento (la sopraelevazione) è esclusa dal maturare a suo vantaggio della decadenza stabilita dall’art. 1669 c.c..

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