La differenza tra servitù di passo carrabile e quella di passaggio pedonale

Cass. Civ. Sent. 23/07/2018, n. 19483

La servitù di passo carrabile è diversa da quella di passaggio pedonale: la differenza è di carattere quantitativo nel senso che la servitù di transito veicolare si distingue da quella di passaggio pedonale per la maggiore ampiezza del suo contenuto perché, condividendo con quest’ultima la funzione di consentire il transito delle persone, soddisfa le esigenze di trasporto con veicoli di persone e merci da e verso il fondo dominante.

Questa Corte ha più volte precisato che la servitù di passo carrabile è diversa da quella di passaggio pedonale: la differenza è di carattere quantitativo nel senso che la servitù di transito veicolare si distingue da quella di passaggio pedonale per la maggiore ampiezza del suo contenuto perchè, condividendo con quest’ultima la funzione di consentire il transito delle persone, soddisfa le esigenze di trasporto con veicoli di persone e merci da e verso il fondo dominante (Cass. 29.10.1992, n. 11764; Cass. 27.1.1983, n. 747).

Di conseguenza, dall’esistenza della prima non può desumersi l’esistenza della seconda, nè il passaggio a piedi costituisce atto idoneo a conservare il possesso della servitù di passaggio anche con carri (Cass. 30.3.2000, n. 3906; Cass. n. 1906 del 5.7.1973; Cass. 6.12.1979, n. 5770), fatta salva la possibilità per il proprietario di un fondo destinato all’agricoltura a cui vantaggio sussista un diritto di servitù di passaggio a piedi o con traino di carretti a mano o con animali, di ottenere a norma dell’art. 1051 c.c. l’ampliamento del passaggio per il transito dei mezzi a trazione meccanica (Cass. 7.2.1995, n. 2287; Cass. 28.2.1986, n. 1292).

Ne deriva che l’avvenuto esercizio del passaggio solo a piedi e mediante carretti (di cui è dato atto in sentenza) per il tempo necessario per l’usucapione non può valere a costituire una servitù di contenuto più ampio (ossia di transito carrabile), occorrendo in concreto stabilire se la strada consenta – per caratteristiche oggettive e per la sua specifica destinazione funzionale – anche il traffico carrabile e soprattutto che il passaggio sia stato esercitato con mezzi meccanici e non solo con mezzi trainati a mano o con animali.

La decisione, riconoscendo l’intervenuta usucapione del diritto di passaggio carraio asserendo genericamente che il passaggio era avvenuto con carretti, ha omesso l’esame di un punto decisivo della controversia oggetto di discussione tra le parti, ossia che effettivamente il transito fosse avvenuto con carri a trazione meccanica, non potendo altrimenti riconoscere l’usucapione di detta servitù a prescindere dell’accertamento delle modalità con cui essa era stata esercitata.

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