Fallimento: individuazione del tribunale competente

Cass. Civ. Sent. 14-06-2019, n. 16116

La competenza territoriale per la dichiarazione di fallimento spetta al giudice del luogo in cui l’impresa debitrice ha la sede effettiva, ove cioè si trova il suo centro direttivo, ancorché essa sia diversa dalla sede legale. La presunzione di coincidenza della sede effettiva con la sede legale è superabile attraverso prove univoche che dimostrino che il centro direzionale dell’attività di impresa è altrove, e che la sede legale ha carattere soltanto formale o fittizio. Rileva a tal fine in particolare la mancanza di una concreta struttura operativa presso la sede legale, cosicché debba riconoscersi che detta sede sia solo un mero recapito, come avviene nel caso in cui l’impresa sia domiciliata presso uno studio professionale (es. di un Dottore Commercialista).

Questa Corte ripete che la competenza territoriale per la dichiarazione di fallimento spetta al giudice del luogo in cui l’impresa debitrice ha la sede effettiva, ove cioè si trova il suo centro direttivo, ancorchè essa sia diversa dalla sede legale (p. es. Cass. 28 agosto 2012, n. 14676).

La sede principale dell’impresa si identifica con il luogo in cui si svolge prevalentemente l’attività amministrativa e direttiva (Cass. 12 marzo 2002, n. 3655; Cass. 19 luglio 2012, n. 12557). La presunzione iuris tantum di coincidenza della sede effettiva con la sede legale è superabile attraverso prove univoche che dimostrino che il centro direzionale dell’attività di impresa è altrove, e che la sede legale ha carattere soltanto formale o fittizio. Rileva a tal fine in particolare la mancanza di una concreta struttura operativa presso la sede legale, cosicchè debba riconoscersi che detta sede sia solo un mero recapito, come avviene nel caso in cui l’impresa sia domiciliata presso uno studio professionale (Cass. 8 febbraio 2011, n. 3081).

Nel caso di specie risulta dal controricorso, in conformità agli atti e documenti ivi richiamati – cui la Corte ha accesso versandosi in ipotesi di error in procedendo -, che la sede legale della (OMISSIS) S.r.l. è collocata presso lo studio di un commercialista e non possiede colà alcuna struttura operativa. Di guisa che il Tribunale di Benevento ha correttamente accertato risultare “presuntivamente raggiunta la prova che gli atti di gestione e le decisioni effettive per la vita dell’impresa siano stati posti in essere nel circondario di questo Tribunale”, evidenziando “che la sede principale della (OMISSIS) S.r.l. è ubicata in (OMISSIS), perchè all’interno di tale unità operativa si svolge effettivamente l’attività imprenditoriale e presso la stessa vi è la concreta struttura operativa della azienda; dalla visura camerale allegata emerge, infatti, che tutte le attività sociali si svolgono presso la sede di Ponte…; invece, la sede della (OMISSIS) S.r.l. sita in (OMISSIS)… costituisce, sostanzialmente, una sede minore e di mera rappresentanza: non a caso essa si trova presso lo studio di un commercialista; infatti, presso la dichiarata sede legale, manca una concreta struttura operativa della società”.

E dunque ha errato la Corte territoriale nel ritenere l’incompetenza del Tribunale di Benevento.

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