Clausole vessatorie: non contestabili dal predisponente

Cass. Civ. 21/08/2017, n. 20205

In tema di condizioni generali di contratto, poiché la specifica approvazione per iscritto costituisce, ex art. 1341, comma 2, c.c., requisito per l’opponibilità delle clausole cd. vessatorie al contraente aderente, solo quest’ultimo è legittimato a farne valere l’eventuale mancanza. Dunque non è legittimato a sollevare contestazioni il predisponente il quale, quindi, non può invocarne la nullità per la carenza della specifica approvazione.

La Corte di Appello ha applicato l’art. 1341 c.c., che disciplina le condizioni generali predisposte da uno dei contraenti, senza alcun riferimento all’art. 1342 c.c. che disciplina invece i contratti conclusi mediate moduli o formulari e pertanto l’art. 1342 c.c., risulta infondatamente richiamato nel caso di specie.

La Corte di appello, ravvisando la nullità della clausola arbitrale per la mancata sottoscrizione del contraente che non ha predisposto la clausola, ha pronunciato in conformità alla più recente giurisprudenza della Cassazione secondo la quale, siccome la specifica approvazione per iscritto delle clausole vessatorie, compresa quella che contempla la devoluzione della controversia ad arbitri – ai sensi dell’art. 1341 c.c., comma 2, – è requisito per l’opponibilità (termine che nella fattispecie è fatto coincidere con l’inefficacia) delle clausole medesime al contraente aderente, quest’ultimo è il solo legittimato a farne valere l’eventuale mancanza, sicchè la nullità di una clausola onerosa senza specifica approvazione scritta dell’aderente non può essere invocata dal predisponente (Cass. 20/8/2012 n. 14570 Ord.; Cass. 4/6/2014 n. 12591 Ord. e, in precedenza, Cass. 22/10/1991 n. 11213) così superandosi orientamenti diversi risalenti nel tempo (gli ultimi risalendo al 2009: v. Cass. 14/7/2009 n. 16394; Cass. 22/12/2009 n. 26987), pure richiamati dalla ricorrente incidentale; la terminologia utilizzata (nullità) è corretta in quanto anche l’inefficacia, come espressamente prevista dall’art. 1341 c.c., comma 2, rientra nel genus della nullità, quale nullità relativa.

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