Appalto e denuncia dei vizi: il termine decorre da quanto le cause sono conosciute con certezza

Cass. Civ. Sent., 24/04/2018, n. 10048

In tema di appalto, il termine di un anno per la denuncia del pericolo di rovina o di gravi difetti nella costruzione di un immobile (previsto dall’art. 1669 c.c. a pena di decadenza dall’azione di responsabilità contro l’appaltatore) decorre dal giorno in cui il committente consegua una sicura conoscenza dei difetti e delle loro cause.
Tale termine può essere prorogato all’esito degli accertamenti tecnici che si rendano necessari per comprendere la gravità dei vizi e stabilire il corretto collegamento causale. Questo perché, ai fini del decorso del termine, è necessaria la piena comprensione del fenomeno e la chiara individuazione ed imputazione delle sue cause, non potendosi onerare il danneggiato della proposizione di azioni generiche a carattere esplorativo.

Con il secondo mezzo del ricorso principale (articolato in effetti su due censure atte a costituire separati motivi, il primo per violazione di legge in rapporto all’art. 1669 c.c., il secondo per vizio della motivazione) il ricorrente principale si duole che la corte territoriale abbia ritenuto avvenuta la scoperta dei vizi – ai fini della decorrenza dei termini per la denuncia e l’azione ex art. 1669 c.c. – al momento del deposito della relazione peritale nel corso del procedimento di accertamento tecnico preventivo, in luogo che in uno dei momenti anteriori quali la redazione della relazione del consulente tecnico di parte, ciò che avrebbe imposto di ritenere tardive denuncia e azione.

2.1. – La censura, in entrambe le articolazioni, è infondata. Invero, con motivazione congrua rispetto al parametro di cui del cit. art. 360, comma 1, n. 5 (p. 6 della sentenza), la corte d’appello ha dato atto delle ragioni per le quali si dovesse ritenere che il condominio avesse avuto una conoscenza imperfetta dei vizi e dell’impatto di essi sulla complessiva struttura sino al completamento dell’accertamento tecnico preventivo all’uopo richiesto, non essendo a tanto idonea la parziale consapevolezza prima acquisita, a livello ancora di sospetto.

2.2. – Tanto, dall’altro punto di vista della conformità al diritto del cit. art. 360, comma 1, ex n. 3, è in linea con l’orientamento di questa corte (v. ad es. Cass. n. 9966 del 2014) secondo cui il termine di un anno per la denuncia del pericolo di rovina o di gravi difetti nella costruzione di un immobile, previsto dall’art. 1669 c.c., a pena di decadenza dall’azione di responsabilità contro l’appaltatore, decorre dal giorno in cui il committente consegua una sicura conoscenza dei difetti e delle loro cause, e tale termine può essere postergato all’esito degli accertamenti tecnici che si rendano necessari per comprendere la gravità dei vizi e stabilire il corretto collegamento causale. L’importanza a tal fine di accertamenti tecnici è stata sottolineata anche (da Cass. n. 1463 del 2008) per il fatto che, ai fini del decorso del termine, è necessaria la piena comprensione del fenomeno e la chiara individuazione ed imputazione delle sue cause, non potendosi onerare il danneggiato della proposizione di azioni generiche a carattere esplorativo.

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