Ampiezza dell’accordo transattivo

Cass. Civ. Ord., 18/05/2018, n. 12367

La transazione comprende solo gli oggetti sui quali le parti si sono proposte di statuire. Quindi, se rispetto ad un medesimo rapporto, siano sorte o possano sorgere tra le parti più liti in relazione a numerose questioni controverse, l’avere esse dichiarato di non aver più nulla a pretendere in dipendenza del rapporto, non significa necessariamente che la transazione investa tutte le controversie in potenza o in atto, ma solo quelle rientranti nell’oggetto dell’accordo transattivo.

Nella giurisprudenza di questa Corte è acquisito che, a norma dell’art. 1364 c.c., il contratto di transazione, per quanto generali siano le espressioni in esso usate, comprenda soltanto gli oggetti sui quali le parti si sono proposte di statuire; pertanto, qualora, rispetto ad un medesimo rapporto, siano sorte o possano sorgere tra le parti più liti in relazione a numerose questioni controverse, l’avere esse dichiarato di non aver più nulla a pretendere in dipendenza del rapporto, non implica necessariamente che la transazione investa tutte le controversie in potenza o in atto, ma solo quelle rientranti nell’oggetto dell’accordo transattivo, il quale va pur sempre determinato attraverso una valutazione di tutti gli elementi di fatto inerenti alla controversia, il cui apprezzamento sfugge al controllo di legittimità se sorretto da idonea motivazione e immune da violazione delle regole di ermeneutica contrattuale (Cass. n. 18760 del 2005, n. 6351 del 1981).

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