Caparra confirmatoria ed interpretazione del contratto

Cass. Civ. Ord. 21-05-2018, n. 12423

La consegna di una somma di denaro qualificata dalle parti come “caparra confirmatoria” si ritiene avvenuta a tale titolo, a meno che circostanze di segno opposto evidenzino la non aderenza della qualifica formale rispetto alla situazione oggettiva. Pertanto, l’utilizzo della locuzione “caparra confirmatoria” non ha valore esaustivo, tale da rendere superfluo ogni altro elemento interpretativo orientato nel senso di un acconto.

Circa un recupero IVA operato verso la società (OMISSIS) per effetto della riqualificazione di una caparra come acconto, l’Agenzia delle entrate impugna per cassazione il rigetto dell’appello erariale contro l’annullamento di primo grado.

Il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata.

– Il primo motivo di ricorso denuncia violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, artt. 1362, 1385, 2697 e 2727 c.c., per aver il giudice d’appello qualificato la dazione pecuniaria come autentica caparra in base alla sola definizione letterale del contratto.

Il primo motivo è fondato: la dazione pecuniaria qualificata dalle parti come “caparra confirmatoria” si ritiene avvenuta a tale titolo a meno che circostanze di segno opposto evidenzino la non aderenza della qualifica formale rispetto alla situazione oggettiva (Cass. 9478/1991 Rv. 473788, Cass. 28573/2013 Rv. 628950); il giudice d’appello ha violato questo principio di diritto, poichè ha attribuito al nomen iuris utilizzato dai contraenti un valore esaustivo, a priori soverchiante ogni altro elemento interpretativo orientato nel senso di un acconto, quali, nella specie, la condotta delle parti in occasione dell’inadempimento (mera restituzione anzichè ritenzione o duplicazione ex art. 1385 c.c.) e l’entità stessa della “caparra” in rapporto al prezzo complessivo (ben tre milioni di Euro su cinque).

– Resta assorbito il secondo motivo di ricorso, proposto in via subordinata.

– Deve essere accolto il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; la sentenza va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio per nuovo esame e regolamento delle spese.

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