Tutela del terzo trasportato

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Cass. Civ. Ord. 24/10/2023, n. 29538

Ai sensi dell’art. 141 del Codice delle Assicurazioni, il terzo trasportato coinvolto in un sinistro può rivolgersi direttamente alla compagnia assicurativa del veicolo sul quale viaggiava per richiedere il risarcimento del danno, a prescindere dalle responsabilità dei conducenti. Tuttavia, questa tutela rafforzata riconosciuta al terzo trasportato presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi.

Il primo motivo non è fondato.

E’, infatti, errato l’assunto del ricorrente secondo cui il “caso fortuito”, idoneo ad escludere la responsabilità del conducente – e della sua compagnia assicuratrice, evocata in giudizio ex art. 141 cod. assicurazioni – per danni subiti dal terzo trasportato, non potrebbe consistere nel “fatto del terzo” (diverso dalla vittima del sinistro), ovvero in una condotta umana, dovendo consistere in un evento di tipo naturalistico, essendo il caso fortuito “sempre limitato a fattori esterni, imprevedibili ed eccezionali di tipo naturalistico”.

La giurisprudenza di questa Corte, difatti, proprio con riferimento ad azioni esercitate a norma dell’art. 141 cod. assicurazioni, ha dato rilievo, quale causa esonerativa della responsabilità, e “sub specie” di “caso fortuito”, alla incidenza di fattori non solo naturali, ma anche umani (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 13 febbraio 2019, n. 4147, Rv. 652744-01, nonchè Cass. Sez. 3, sent. 23 giugno 2021, n. 17963, Rv. 652744-01 e, da ultimo, Cass. Sez. Un., sent. 30 novembre 2022, n. 35318, Rv. 66636902).

In ogni caso, alla luce dell’arresto da ultimo citato, deve escludersi che il presente sinistro potesse rientrare tra quelli per i quali è prevista l’azione “diretta” ex art. 141 cod. assicurazioni, essendosi affermato – da parte di questa Corte, appunto nella sua massima sede nomofilattica – che “la tutela rafforzata così riconosciuta” al terzo trasportato “presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante l’anticipazione del risarcimento da parte dell’assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest’ultimo nei confronti dell’impresa assicuratrice del responsabile civile” (Cass. Sez. Un., sent. n. 35318 del 2022, cit.).

Nell’ipotesi che occupa, invece, il sinistro ha visto il coinvolgimento di un solo veicolo.

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