Terzo trasportato: non può testimoniare anche se rinuncia al risarcimento

Cass. Civ. Ord. 23-05-2018, n. 12660

La vittima di un sinistro stradale è incapace ex art. 246 c.p.c. a testimoniare nel giudizio che riguarda la domanda di risarcimento del danno proposta da altra persona danneggiata in conseguenza dello stesso evento. A nulla rileva che il testimone abbia dichiarato di rinunciare al risarcimento o che il credito sia prescritto.

col primo motivo i ricorrenti lamentano, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione dell’art. 246 c.p.c., sostenendo che il testimone ritenuto dalla Corte d’appello incapace a deporre aveva rinunciato ai suoi diritti al risarcimento, che erano anche prescritti, e quindi non aveva alcun interesse all’esito della lite, tale da renderlo incapace a deporre;

il motivo è infondato, alla luce del principio reiteratamente affermato da questa Corte, secondo cui “la vittima di un sinistro stradale è incapace ex art. 246 c.p.c. a deporre nel giudizio avente ad oggetto la domanda di risarcimento del danno proposta da altra persona danneggiata in conseguenza del medesimo sinistro, a nulla rilevando che il testimone abbia dichiarato di rinunciare al risarcimento o che il relativo credito sia prescritto” (Sez. 3, Sentenza n. 19258 del 29/09/2015, Rv. 636973 – 01; nello stesso senso, Sez. 3, Sentenza n. 16541 del 28/09/2012, Rv. 623759 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 13585 del 21/07/2004, Rv. 575427 – 01; gioverà ricordare che il principio in questione rimonta addirittura a Sez. 3, Sentenza n. 1580 del 01/06/1974, Rv. 369751 – 01, secondo cui “la configurabilità in capo ad un soggetto di quell’interesse concreto ed attuale che sia idoneo ad attribuirgli, in relazione alla situazione giuridica che forma oggetto del giudizio, la legittimazione a chiedere nello stesso processo il riconoscimento di un proprio diritto o a contrastare quello da altri fatto valere e che lo rende incapace a testimoniare, dev’essere valutato indipendentemente dalle vicende che rappresentano un posterius aspetto alla configurabilità di quell’interesse; pertanto l’eventuale opponibilità della prescrizione cosi come non potrebbe impedire la partecipazione al giudizio del titolare del diritto prescritto, cosi non può rendere tale soggetto carente dell’interesse previsto dall’art. 246 cod. proc civ come causa d’incapacità a testimoniare”);

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