Copertura assicurativa: onere della prova

Cass. Civ. Ord. 14-06-2018, n. 15630

Qualora l’assicuratore alleghi l’esclusione della garanzia come delimitata alla luce dei criteri normativi di interpretazione del contratto, tale allegazione non si risolve nella proposizione di un’eccezione in senso proprio ma – come detto – nella mera contestazione della prova del fatto costitutivo della domanda; sicché l’assicuratore non assume riguardo all’oggetto della copertura assicurativa alcun onere probatorio, che resta immutato a carico dell’attore

Col terzo mezzo si deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 346 e 115 cod. proc. civ., nonchè la nullità della sentenza e del procedimento ai sensi degli artt. 24 e 111 Cost. e art. 101 cod. proc. civ., in quanto l’eccezione di inoperatività della polizza, formulata in comparsa di costituzione dalle compagnie assicuratrici, non era stata riproposta nè in sede di conclusioni in primo grado, nè in appello, essendo stata ripresa, infine, soltanto nella comparsa conclusionale per la sentenza definitiva, così da doversi considerare rinunciata;

quest’ultima censura è manifestamente priva di fondamento, poichè l’eccezione di inoperatività di una polizza assicurativa non costituisce un’eccezione in senso proprio, ma una semplice difesa volta a contestare il fondamento della domanda; essa invero postula semplicemente l’estraneità dell’evento ai rischi contemplati nel contratto (cfr. per tutte Cass. n. 1522814), donde in base al principio di acquisizione entra nell’oggetto del processo per il sol fatto di essere a stata prospettata nel corso del giudizio; egualmente infondata è peraltro la doglianza avente come base il mancato rilievo di nullità della clausola dalla corte d’appello posta al fondo della decisione sul rapporto di garanzia;

discutendosi di un’assicurazione della responsabilità civile è pacifico che, qualora l’assicuratore alleghi l’esclusione della garanzia come delimitata alla luce dei criteri normativi di interpretazione del contratto, tale allegazione non si risolve nella proposizione di un’eccezione in senso proprio ma – come detto – nella mera contestazione della prova del fatto costitutivo della domanda; sicchè l’assicuratore non assume riguardo all’oggetto della copertura assicurativa alcun onere probatorio, che resta immutato a carico dell’attore (v. Cass. n. 4234-12);

tanto si suole esprimere dicendo che nell’assicurazione contro i danni, poichè il fatto costitutivo del diritto dell’assicurato all’indennizzo consiste in un sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell’ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, è su di lui che incombe, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., l’onere di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa (da ultimo Cass. n. 30656-17); nel caso di specie la corte d’appello ha accertato che la copertura assicurativa era stata limitata, per contratto, a eventuali risarcimenti dovuti a terzi (compresi i committenti) “ma non comportanti rifacimenti di opere eseguite o controvalore di tali risarcimenti”; e dunque aveva avuto a oggetto solo “i danni (..) consistiti ad esempio in danneggiamenti di cose di terzi (o di persone) effettuate nel corso dell’attività d’impresa”;

una simile ricostruzione del contenuto del rapporto assicurativo non è censurata sul versante, unicamente deducibile in cassazione, del rispetto delle regole di ermeneutica negoziale;

nè possiede costrutto l’affermazione per cui, così interpretata, la clausola negoziale avrebbe dovuto essere considerata nulla per difetto di causa, ovverosia finalizzata a escludere tout court il rischio assicurato;

è di contro palese che la corte d’appello ha semplicemente evidenziato che il vero rischio assicurato era un altro, vale a dire per l’appunto quello dei danni accidentalmente occasionati a terzi durante l’effettuazione dell’attività d’impresa, con esclusione di risarcimenti comportanti rifacimenti di opere eseguite o il controvalore di essi.

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