Passa al contenuto
Avvocato Francesco Fiore
Menu
  • Home
  • studio
    • Genova
    • Chiavari
    • On-line
  • Settori
  • Appuntamenti
  • News
  • Contatti

Assegnazione della casa coniugale: solo nell’interesse dei figli

Pubblicato il 12 Dicembre 20189 Aprile 2020 di Avv. Francesco Fiore

Cass. Civ. Ord. 12-10-2018, n. 25604

L’assegnazione della casa coniugale non rappresenta una componente delle obbligazioni patrimoniali conseguenti alla separazione o al divorzio o un modo per realizzare il mantenimento del coniuge più debole. Al contrario, questa è espressamente condizionata soltanto all’interesse dei figli.

Come il previdente art. 155 c.c., comma 4 (e, per il divorzio, la L. n. 898 del 1970, art. 6), l’art. 155 quater (introdotto dalla L. 8 febbraio 2006, n. 54) e l’art. 337 sexies c.c. (introdotto dal D.Lgs. n. 154 del 2013, in vigore dal 7 febbraio 2014), nella parte in cui prevedeva (l’art. 155 quater) e prevede (l’attuale art. 337 sexies) che “il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli”, hanno una ratio di protezione nei confronti di questi ultimi, tutelandone l’interesse a permanere nell’ambiente domestico in cui sono cresciuti, per mantenere le consuetudini di vita e le relazioni sociali che in esso si radicano (Cass. 6979/2007, 16398/2007, 14553/2011, 21334/2013).

L’assegnazione della casa coniugale non rappresenta, infatti, una componente delle obbligazioni patrimoniali conseguenti alla separazione o al divorzio o un modo per realizzare il mantenimento del coniuge più debole e, nel nuovo regime, introdotto già con la 1.54/2006, è espressamente condizionata soltanto all’interesse dei figli, essendo scomparso il “criterio preferenziale” costituito dall’affidamento della prole, a fronte del superamento, in linea di principio, dell’affidamento monogenitoriale in favore della scelta, di regola, dell’affido condiviso (C. Cost. 308/2008).

Questa Corte (Cass. 23591/2010) ha infatti ribadito che “la scelta cui il giudice è chiamato non può prescindere dall’affidamento dei figli minori o dalla convivenza con i figli maggiorenni non ancora autosufficienti che funge da presupposto inderogabile dell’assegnazione” e che “suddetta scelta, inoltre, neppure può essere condizionata dalla ponderazione tra gli interessi di natura solo economica dei coniugi o tanto meno degli stessi figli, in cui non entrino in gioco le esigenze della permanenza di questi ultimi nel quotidiano loro habitat domestico”; l’assegnazione della casa familiare in conclusione è “uno strumento di protezione della prole e non può conseguire altre e diverse finalità” (conf. Cass., da ultimo, l’art. 6 15367/2015).

6. Il secondo motivo, con il quale il D.P. malgrado quanto indicato nella “rubrica”, si duole, in effetti, del solo provvedimento di fissazione di un contributo, a suo carico, per il mantenimento del coniuge, di Euro 100,00 mensili, fissato dalla Corte d’appello senza valutazione comparata delle condizioni economiche dei coniugi, nulla essendo neppure allegato in ordine al venir meno delle condizioni per il mantenimento della figlia maggiorenne, è inammissibile.

Invero, la Corte d’appello ha affermato che l’accordo di separazione del giugno 2010, per ciò che atteneva all’assegno di mantenimento in favore della S. non era stato modificato dal Tribunale, senza che fossero sollevate specifiche censure da parte del reclamato-reclamante incidentale, ed il ricorrente neppure censura detta statuizione.

image_printStampa

Articoli simili:

Assegno di mantenimento, tra separazione e divorzio

Affidamento condiviso e assegno di mantenimento

Assegno divorzile e contributo durante il matrimonio

Criteri di assegnazione della casa famigliare

Pubblicato in Diritto di FamigliaTaggato Psicologo

Ricerca nel sito

News

  • Sinistri con animali selvatici: responsabilità
  • Appalto e impegno a eliminare i vizi: termine di prescrizione
  • Polizza assicurativa e clausola claims made
  • Assegno di mantenimento, tra separazione e divorzio
  • Polizza di tutela legale e condominio

Archivio

Tag

Amministratore di condominio
Agente immobiliare
Architetto
Assicuratore
Assistente sociale
Avvocato
Commercialista
Geometra
Imprenditore
Impresario
Medico
Notaio
Psicologo

Genova

Via Palestro 10/8
16122, Genova
Indicazioni >

Chiavari

Viale Millo 74/5
16043, Chiavari
Indicazioni >

CONTATTI

Tel: 010.7776351
studio@avvocatofrancescofiore.it
Tutti i contatti >

Info

P. IVA 02105430991
Ordine degli Avvocati di Genova
Policies: Privacy/Cookie - © 2018/2025
CONTATTI RAPIDI
Questo sito utilizza cookie tecnici e analitici. Cliccando "OK" o continuando la navigazione acconsenti al loro uso: OK Leggi la cookie policy
Cookie policy

Privacy Overview

This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these cookies, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may have an effect on your browsing experience.
Necessary
Sempre abilitato
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Non-necessary
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.
ACCETTA E SALVA

Contattaci su WhatsApp