Società, contratto d’opera e appalto di servizi

Cass. Civ. Ord., 18/10/2018, n. 26264

Laddove non sia necessaria l’iscrizione in appositi albi o elenchi, la prestazione di contenuto professionale o l’attività intellettuale può essere svolta anche da una società di capitali, senza che la natura di società di capitali del soggetto tenuto al compimento dell’attività professionale portasse con sé la qualificazione del contratto come contratto d’appalto di servizi invece che come lavoro autonomo (fattispecie in tema di  materie commerciali, economiche, finanziarie, di ragioneria, assistenza e consulenza aziendale).

Nella categoria generale delle professioni intellettuali, solo quelle determinate dalla legge (art. 2229 c.c., comma 1) sono tipizzate ed assoggettate all’iscrizione in albi ed elenchi; mentre, all’infuori di queste, vi sono non solo professioni intellettuali caratterizzate per il loro specifico contenuto, ma anche prestazioni di contenuto professionale o intellettuale non specificamente caratterizzate, che ben possono essere oggetto di rapporto di lavoro autonomo (Cass. n. 9019/1993; n. 2305/1980).

Nelle materie commerciali, economiche, finanziarie e di ragioneria, le prestazioni di assistenza o consulenza aziendale non sono riservate per legge in via esclusiva ai dottori commercialisti, ai ragionieri e ai periti commercialisti, non rientrando fra le attività che possono essere svolte esclusivamente da soggetti iscritti ad apposito albo professionale o provvisti di specifica abilitazione (Cass. n. 15530/2008).

Già prima della legge n. 266 del 1997, che ha abrogato la L. n. 1815 del 1939, art. 2, si riteneva che laddove non fosse necessaria l’iscrizione in appositi albi o elenchi la prestazione di contenuto professionale o l’attività intellettuale potevano essere svolta anche da una società di capitali (Cass. n. 566/1985; n. 12351/1995; n. 2053/1994; n. 5656/1992).

La decisione impugnata non è linea con tali principi.

La corte d’appello, pur riconoscendo che la prestazione non richiedeva iscrizione in appositi albi o elenchi, ha ritenuto che la natura di società di capitali del soggetto tenuto al compimento dell’attività professionale portasse con sè la qualificazione del contratto come contratto d’appalto di servizi invece che come lavoro autonomo.

Al contrario, essendo la qualità soggettiva del contraente compatibile anche con la locazione d’opera, la qualificazione giuridica del contratto non poteva arrestarsi alla considerazione di quell’unico elemento, ma doveva considerare il complesso degli elementi rilevanti ai fini della distinzione fra le diverse tipologie contrattuali.

In relazione al terzo motivo la sentenza va pertanto cassata con rinvio alla corte territoriale in diversa composizione, che provvederà a nuovo esame attenendosi ai principi di cui sopra e liquiderà le spese del giudizio di cassazione.