Risarcimento diretto e litisconsorzio necessario

Cass. Civ. Sent. 08-04-2020, n. 7755

Nella procedura di risarcimento diretto di cui al D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 149, promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, sussiste litisconsorzio necessario rispetto al danneggiante responsabile, analogamente a quanto previsto dall’art. 144, comma 3, dello stesso decreto, con la conseguenza che, ove il proprietario del veicolo assicurato non sia stato citato in giudizio, il contraddittorio dev’essere integrato ex art. 102 c.p.c. e la relativa omissione, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo, comporta l’annullamento della sentenza ex art. 383 c.p.c., comma 3.

“Al caso di specie (relativo a una controversia avente comunque a oggetto l’esercizio dell’azione diretta ex art. 149 del Codice delle assicurazioni: cfr. pag. 3 del ricorso), trova applicazione l’insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale, in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, nella procedura di risarcimento diretto di cui al D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 149, promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, sussiste litisconsorzio necessario rispetto al danneggiante responsabile, analogamente a quanto previsto dall’art. 144, comma 3, dello stesso decreto (Sez. 6-3, Ordinanza n. 21896 del 20/09/2017, Rv. 645717-01), con la conseguenza che, ove il proprietario del veicolo assicurato non sia stato citato in giudizio, il contraddittorio dev’essere integrato ex art. 102 c.p.c. e la relativa omissione, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo, comporta l’annullamento della sentenza ex art. 383 c.p.c., comma 3 (Sez. 3, Sentenza n. 18724 del 09/12/2003, Rv. 568725-01).

Nel caso di specie, essendosi celebrato l’intero giudizio in assenza del proprietario del veicolo danneggiante, dev’essere pronunciata la nullità della sentenza impugnata, con il conseguente rinvio al giudice di primo grado ex art. 383 c.p.c., comma 3, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità”.