Revisione del contributo al mantenimento dei figli: solo per fatti sopravvenuti

Cass. Civ. Ord. 14-12-2018, n. 32529

In ordine alla domanda di revisione del contributo al mantenimento dei figli, sia minorenni che maggiorenni non economicamente autosufficienti, il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o dell’entità dell’assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti valutate al momento della pronuncia del divorzio, ma deve limitarsi a verificare se, ed in quale misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l’equilibrio così raggiunto e ad adeguare l’importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale.

Con il secondo motivo, afferente al rigetto della richiesta di revoca dell’assegno di mantenimento riconosciuto alla figlia Caterina, maggiorenne, si denuncia: a) la violazione o falsa applicazione dell’art. 148 cod. civ. e dell’art. 9, comma 1, legge divorzio; b) l’omesso esame di un fatto decisivo; c) la nullità del procedimento o della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ..

Secondo il ricorrente la Corte di appello avrebbe errato per non avere valutato la documentazione dalla quale emergeva che la figlia sin dal 2011 aveva svolto alcune attività lavorative part-time e vissuto per un periodo in Lussemburgo.

2.2. Il motivo è infondato.

In ordine alla domanda concernente la revisione del contributo al mantenimento dei figli, sia minorenni che maggiorenni non economicamente autosufficienti, proposta L. n. 898 del 1970, ex art. 9 il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o dell’entità dell’assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti valutate al momento della pronuncia del divorzio, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell’attribuzione dell’emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in quale misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l’equilibrio così raggiunto e ad adeguare l’importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale (Cass. n. 214 del 11/01/2016, n. 14143 del 20/06/2014), ciò in quanto i “giustificati motivi”, la cui sopravvenienza consente di rivedere le determinazioni adottate in sede di divorzio dei coniugi, sono ravvisabili nei fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa o gli accordi erano stati stipulati, con la conseguenza che esulano da tale oggetto i fatti preesistenti, ancorchè non presi in considerazione in quella sede per qualsiasi motivo (cfr. in proposito Cass. n. 28436 del 28/11/2017, pronunciata in relazione revisione degli oneri conseguenti a separazione giudiziale).

La Corte di appello si è attenuta a questi principi ed ha correttamente considerato, nel presente giudizio di revisione introdotto dal ricorrente dinanzi al Tribunale di Lagonegro nell’aprile 2014 -, i fatti sopravvenuti e non già in fatti anteriori alla sentenza di divorzio (2013) e, quindi, astrattamente già valutabili e/o valutati in quella sede, come le circostanze relative ad attività lavorative part-time che la figlia avrebbe svolto nel 2011 e nel 2012 e ad esperienze professionali compiute in Lussemburgo tra il 2009 ed il 2013.