Divisione ereditaria: rapporti tra istanza di assegnazione e di vendita

Cass. Civ. Ord. 24-10-2018, n. 26944

Nel giudizio di divisione avente ad oggetto beni immobili, l’istanza di assegnazione in proprietà esclusiva e quella di vendita del bene sono da considerare fra loro antitetiche; ne consegue che, ove la parte che in precedenza abbia avanzato tale istanza, in sede di precisazione delle conclusioni, abbia formulato domanda di vendita, il giudice non può procedere all’assegnazione del bene in proprietà esclusiva dovendosi presumersi abbandonata la relativa precedente istanza; né può assumere rilievo un’eventuale modifica di tali conclusioni formulata in sede di comparsa conclusionale, attesa la limitata funzione di quest’ultima, volta alla sola illustrazione delle conclusioni già assunte.

Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 112 c.p.c., perchè la Corte territoriale avrebbe loro attribuito un bene (nella specie, l’immobile in origine adibito ad albergo) che essi in effetti avevano inizialmente richiesto in assegnazione, salvo poi rinunciare a detta richiesta in sede di precisazione delle conclusioni. Ad avviso degli appellanti, in presenza di una rinuncia alla domanda di assegnazione di un bene oggetto di divisione originariamente formulata da una delle parti, il giudice non può attribuirlo a quella parte ma deve necessariamente disporne la vendita, dovendosi ritenere rinunciata l’originaria richiesta.

Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano l’omesso esame di un fatto decisivo, la violazione dell’art. 132 c.p.c., per sostanziale difetto di motivazione e la violazione e falsa applicazione degli artt. 718, 720, 728, 1114 e 1116 c.c., perchè la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto indivisibile l’albergo sulla base delle valutazioni del C.T.U., a loro volta erronee perchè l’ausiliario non aveva tenuto conto, nella determinazione del valore del bene in discussione, del fatto che esso abbisognava di importanti interventi di recupero. Inoltre, non aveva considerato che il Comune di (OMISSIS), piccolo paese di montagna sito nell’entroterra della Provincia di Palermo, era privo di qualsiasi vocazione turistica e, dopo la chiusura delle miniere di zolfo attive in zona sino agli anni sessanta, anche di attività economiche di qualche rilievo. Di conseguenza, la stima operata dal C.T.U. era da ritenere erronea in punto di valore, con conseguente nullità dell’intero progetto divisionale per sostanziale lesione dei diritti degli appellanti.

Il primo motivo è fondato. Ed invero i ricorrenti avevano inizialmente richiesto l’assegnazione del cespite già adibito ad albergo, ma poi – in sede di precisazione delle conclusioni in appello – avevano rinunciato all’istanza, invocando piuttosto la vendita all’asta dello stesso. La Corte territoriale ha quindi deciso ultra petita nella parte in cui ha attribuito agli odierni ricorrenti un bene del quale essi non avevano chiesto l’assegnazione (rectius, alla cui assegnazione essi avevano rinunciato in sede di precisazione delle conclusioni).

Sul punto, va ribadito il principio secondo cui “Nel giudizio di divisione avente ad oggetto beni immobili, l’istanza di assegnazione in proprietà esclusiva e quella di vendita del bene sono da considerare fra loro antitetiche; ne consegue che, ove la parte che in precedenza abbia avanzato tale istanza, in sede di precisazione delle conclusioni, abbia formulato domanda di vendita, il giudice non può procedere all’assegnazione del bene in proprietà esclusiva dovendosi presumersi abbandonata la relativa precedente istanza; nè può assumere rilievo un’eventuale modifica di tali conclusioni formulata in sede di comparsa conclusionale, attesa la limitata funzione di quest’ultima, volta alla sola illustrazione delle conclusioni già assunte” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 24728 del 23/11/2011, Rv. 619765).

Con riferimento invece alla seconda censura, è opportuno premettere che la statuizione relativa alla ritenuta indivisibilità del bene già adibito ad albergo non è suscettibile di passare in giudicato, posto che essa non integra un decisum indipendente, bensì una porzione della sequenza logica articolata in fatto (non comoda frazionabilità del bene e richiesta di sua assegnazione da parte del coerede), norma (art. 720 c.c.) ed effetto finale (assegnazione). In argomento, va ribadito il principio secondo cui “Costituisce capo autonomo della sentenza – come tale suscettibile di formare oggetto di giudicato interno – solo quello che risolva una questione controversa tra le parti, caratterizzata da una propria individualità e una propria autonomia, sì da integrare, in astratto, gli estremi di un decisum affatto indipendente, ma non anche quello relativo ad affermazioni che costituiscano mera premessa logica della statuizione in concreto adottata” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 2379 del 31/01/2018, Rv. 647932; conf. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 22863 del 30/10/2007, Rv. 599955).

Infatti “La locuzione giurisprudenziale “minima unità suscettibile di acquisire la stabilità del giudicato interno” individua la sequenza logica costituita dal fatto, dalla norma e dall’effetto giuridico, con la conseguenza che la censura motivata anche in ordine ad uno solo di tali elementi riapre la cognizione sull’intera statuizione, perchè, impedendo la formazione del giudicato interno, impone al giudice di verificare la norma applicabile e la sua corretta interpretazione” (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 16853 del 26/06/2018, Rv. 649361; conf. Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 12202 del 16/05/2017, Rv. 644289 e Cass. Sez. L, Sentenza n. 2217 del 04/02/2016, Rv. 638957). Da ciò consegue che l’accoglimento del primo motivo, relativo all’effetto finale (assegnazione del bene) per difetto di una delle sue premesse necessarie, rappresentata dalla richiesta di assegnazione del coerede, importa l’assorbimento del secondo, relativo all’altra premessa logica della non comoda divisibilità.

In definitiva, il primo motivo del ricorso va accolto ed il secondo va dichiarato assorbito, con rinvio della causa ad altra sezione della Corte di Appello di Palermo che dovrà formulare un diverso progetto divisionale.