Attraversamento fuori dalla strisce pedonali

Cass. Civ. Ord. n. 278/2021

L’art. 190 C.d.S., comma 2, non vieta sempre e comunque ai pedoni l’attraversamento dei piazzali al di fuori delle strisce pedonali, poiché condiziona il divieto al fatto che degli attraversamenti pedonali esistano “anche se a distanza superiore a quella indicata nel comma 2”, caso nel quale il pedone deve raggiungere le strisce ed attraversare in quel punto.

“ll ricorrente aveva proposto impugnazione della sentenza di primo grado al fine di far accertare che nelle vicinanze non v’erano strisce pedonali e che dunque l’attraversamento del piazzale era avvenuto senza violare le norme del codice della strada che impongono di attraversare sulle strisce.

La corte di appello ha superato questo argomento, sostenendo che dall’art. 190 C.d.S., comma 2, si ricava che il pedone non può proprio attraversare i piazzali se non ci sono le strisce.  La ricorrente censura questa ratio sostenendo che l’art. 190 C.d.S. va inteso nel senso che il divieto di attraversamento vale solo se nelle vicinanze non vi siano strisce pedonali e non già a prescindere dal fatto che ve ne siano.

Il motivo è fondato. Va premesso che, a dispetto di quanto eccepisce il controricorrente, non si fa questione di doppia conforme, che viene in considerazione solo nel caso di denuncia di omesso esame, mentre qui la denuncia è di violazione di legge.

La corte di merito, infatti, non ha esaminato il motivo di impugnazione della danneggiata, che verteva sulla presenza o meno di strisce pedonali nelle vicinanze, ritenendolo assorbito dal fatto che l’art. 190 C.d.S. vieta comunque ed in ogni caso di attraversare i piazzali (“l’assunto relativo all’assenza di strisce pedonali deve ritenersi assorbito da ciò che il codice della strada impedisce l’attraversamento delle piazze al di fuori dell’utilizzo di strisce pedonali”).

Il che significa che la ratio della decisione è decisiva, ossia ha portato la corte di merito a ritenere assorbito il motivo di appello, o comunque a rigettarlo a prescindere dalla motivazione che lo sorreggeva. Ma è una ratio infondata in quanto l’art. 190 C.d.S., comma 2, non vieta ai pedoni l’attraversamento tout court dei piazzali al di fuori delle strisce pedonali, poiché chiaramente condiziona il divieto al fatto che degli attraversamenti pedonali esistano anche se a distanza superiore a quella indicata nel comma 2, caso nel quale il pedone deve raggiungere le strisce ed attraversare in quel punto.

Non contiene dunque un divieto assoluto di attraversare i piazzali che siano privi di strisce pedonali, ma un divieto di attraversamento solo qualora vi siano, pur se non vicini, degli attraversamenti pedonali fruibili. Questa circostanza di fatto, ossia che non vi fossero attraversamenti pedonali fruibili, e che dunque l’attraversamento del piazzale era lecito al pedone, era quanto veniva richiesto con il motivo di appello, disatteso invece sulla base del rilievo del divieto assoluto, erroneamente inteso, di attraversamento al di fuori delle strisce”.