Assicurazione: ripetizione di indebito all’esito dell’appello

Cass. civ. Sez. III Ord., 18/02/2020, n. 3999

Nel caso in cui l’assicurazione della responsabilità civile abbia spontaneamente pagato la somma determinata nella sentenza di primo grado in forza del diritto di manleva dedotto dall’assicurato, poi negato all’esito del giudizio di appello, l’assicurazione può proporre azione di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c., non nei confronti del danneggiato, verso il quale il pagamento è dipeso da una libera scelta, ma nei confronti dell’assicurato, poiché il pagamento viene effettuato per conto ed in sostituzione di lui.

1. Con unico motivo, il ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ed, in particolare, dell’art. 1180 c.c., art. 1917 c.c., comma 2 – art. 2033 c.c..

1.1. Assume che la Corte territoriale era incorsa in error iuris in quanto lo aveva condannato a restituire ad U. le somme corrisposte sulla base di una pronuncia risarcitoria a se favorevole che aveva trovato ulteriore e più ampia conferma in appello e, che, conseguentemente, doveva far escludere la stessa ammissibilità dell’azione di ripetizione spiegata nei suoi confronti.

Richiama la giurisprudenza di legittimità (Cass. 11121/2013; Cass. 22316/2015) che aveva individuato nell’accipiens il soggetto passivo dell’azione di ripetizione nei soli casi in cui fosse venuta meno la condanna risarcitoria, situazione ben diversa da quella oggetto della sentenza impugnata; lamenta, al riguardo, l’omessa applicazione dell’art. 1180 c.c., in quanto l’assicuratore doveva considerarsi alla stregua di chi adempie un’obbligazione altrui, con la conseguenza che l’indebito doveva farsi ricadere sull’assicurato e non sul danneggiato, tenuto conto che non era stato mai allegato che il pagamento fosse stato effettuato su richiesta ed a seguito di comunicazione della compagnia che aveva spontaneamente pagato le somme oggetto di condanna.

1.2. Il motivo è fondato.

E’ ben vero che questa Corte, con le pronunce richiamate dai giudici d’appello, ha effettivamente affermato il principio secondo cui “all’assicuratore della responsabilità civile il quale pur non avendo partecipato al relativo giudizio abbia, per gli effetti di cui all’art. 1917 c.c., comma 2, pagato direttamente al danneggiato la somma che l’assicurato è stato condannato a corrispondere a titolo di risarcimento con sentenza di primo grado immediatamente esecutiva, spetta, qualora detta sentenza sia riformata in appello con il rigetto della domanda risarcitoria, l’azione di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., attesa la inesistenza di una legittima “causa solvendi”, senza che importi che il pagamento sia avvenuto spontaneamente.” (cfr. Cass. 22316/2015 ed, in termini, Cass. 11121/2013).

1.3. Tuttavia, il caso in esame presenta il differente presupposto consistente nella piena conferma della condanna risarcitoria in favore del danneggiato al quale la compagnia di assicurazione ha spontaneamente pagato la somma – determinata nella sentenza di primo grado in ragione del diritto di manleva dedotto dall’assicurato, disconosciuto all’esito del giudizio di gravame: l’omessa conferma dell’operatività della polizza ed il diritto della compagnia alla ripetizione di quanto indebitamente pagato per conto ed in sostituzione dell’assicurato deve, infatti, essere coniugato – in presenza della “causa solvendi” che era stata, invece, esclusa nella diversa ipotesi sopra riportata sia con le conseguenze restitutorie dipendenti dall’adempimento del terzo (la cui controparte è rappresentata dal debitore) ex art. 1180 c.c., sia con l’esigenza sostanziale del più celere soddisfacimento dei diritti del danneggiato.

1.4. La congiunta applicazione dei due principi consente di ritenere che l’azione di ripetizione dovesse, dunque, essere indirizzata nei confronti dell’assicurato tenuto al risarcimento del danno, in nome e per conto del quale la compagnia ha indebitamente adempiuto.

1.5. E, del resto, tale ipotesi risulta contemplata anche nella pronuncia richiamata nella sentenza impugnata: questa Corte, infatti, nel medesimo arresto ha avuto modo di chiarire che “diversamente l’assicuratore, se paghi direttamente al danneggiato senza darne preventivo avviso all’assicurato o senza esserne richiesto dallo stesso, può utilmente esperire l’azione di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c., non nei confronti del danneggiato (verso il quale il pagamento è dipeso da una libera scelta), ma nei confronti dell’assicurato in quanto il pagamento viene effettuato per conto ed in sostituzione di lui.” (cfr. Cass. 22316/2015, pag. 3 in motivazione).

1.6. La Corte territoriale, pertanto, ha errato nel pronunciare la condanna del R. alla restituzione delle somme pagate, senza alcuno specifico accertamento della ricorrenza dei presupposti di cui all’art. 1917 c.c., consistenti, in ragione della conferma della condanna risarcitoria in suo favore, nel preventivo avviso e nella richiesta alla società assicurata e della sussistenza della fattispecie di cui all’art. 1180 c.c..