Art. 2051 c.c. e potere di governo del custode

Cass. Civ. Ord. n. 1108/2021

La responsabilità ex art. 2051 c.c., si fonda sulla possibilità di riscontrare a carico del chiamato a rispondere dei danno un effettivo potere di governo della cosa sussumibile nel concetto di custodia rilevante ai fini della richiamata norma.

Elemento costitutivo della domanda risarcitoria è, infatti, in primo luogo la ricorrenza della figura dei custode, cioè dei titolare di una effettiva e non occasionale disponibilità, sia essa materiale che giuridica, della cosa, che abbia il potere di controllare la cosa, la capacità di modificare la situazione di pericolo venutasi a creare, il potere di escludere qualsiasi terzo dall’ingerenza sulla cosa.

I motivi possono essere fatti oggetto di un esame congiunto, atteso che, quantunque da prospettive diverse, il loro sforzo converge nei tentativo di contestare il difetto di prova della legittimazione passiva del Comune di Caserta che la Corte d’Appello ha posto a base della propria decisione.

Pur nella sua estrema laconicità sotto il profilo motivazionale, la Corte d’Appello ha negato che detta prova fosse stata fornita da parte degli odierni ricorrenti, su cui gravava ii relativo onere, non essendovi stato da parte del Comune convenuto il riconoscimento o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione di detta relazione di custodia, giacché il Comune di Caserta aveva impugnato la decisione del giudice di primo grado proprio perché lo aveva ritenuto custode dell’alveo oggetto dei giudizio, deducendo che esso non risultava iscritto nei beni immobili di proprietà comunale, bensì nei registri dei beni immobili di uso pubblico per natura, ed ha escluso che potesse desumersi dalla CTU alcun elemento utile per capire chi fosse ii custode dei bene.

La Corte territoriale ha specificato: “non è il Comune di Caserta a dover dimostrare la natura dei corso d’acqua di cui si discute (e, dunque, di non essere lui tenuto alla custodia), ma sarebbe stato onere degli attori dimostrare l’esistenza dell’obbligo di custodia da cui il tribunale ha fatto derivare la responsabilità del Comune. Ma questa prova non è stata data”.

Occorre, innanzitutto, ribadire, sebbene ciò non sia stato contestato dai ricorrenti, che la responsabilità ex art. 2051 c.c., si fonda sulla possibilità di riscontrare a carico del chiamato a rispondere dei danno un effettivo potere di governo della cosa sussumibile nel concetto di custodia rilevante ai fini della richiamata norma.

Elemento costitutivo della domanda risarcitoria è, infatti, in primo luogo la ricorrenza della figura dei custode, cioè dei titolare di una effettiva e non occasionale disponibilità, sia essa materiale che giuridica, della cosa, che abbia ii potere di controllare la cosa, la capacità di modificare la situazione di pericolo venutasi a creare, il potere di escludere qualsiasi terzo dall’ingerenza sulla cosa.

Va, poi, rilevato:

– che lo sforzo di dimostrare la natura congetturale della conclusione tratta dalla Corte d’Appello circa il fatto che l’alveo posto a confine con i beni G. e il canale di scolo di acqua piovana fossero la stessa cosa non risulta efficace, perché lo stesso giudice a quo ha ritenuto la circostanza comunque irrilevante ai fini dell’accertamento della titolarità della posizione soggettiva attiva e passiva;

– che la Corte d’Appello ha sì riassunto i motivi di appello formulati dal Comune, il quale lamentava che il bene fosse di proprietà demaniale e che la sua manutenzione e tutela spettassero alla Regione e deduceva che ciò risultava provato dalla sentenza n. 25/13 dei Tribunale Superiore delle Acque pubbliche presso la Corte d’Appello di Napoli, ma, pur accogliendoli, ritenendoli fondati, non ha basato la sua decisione su quanto dedotto dal Comune in ordine al fatto che la custodia e la manutenzione dei bene spettassero alla Regione Campania, ma sul difetto di prova, da parte degli istanti, di uno degli elementi costitutivi della domanda che spettava a loro, in veste di attori, fornire; il che priva di rilievo la censura introdotta con ii motivo numero due avente ad oggetto la sentenza del Tribunale superiore delle acque pubbliche regionale.