Adempimento del terzo e azione di ripetizione

Cass. Civ. Ord. 03-12-2019, n. 31572

In ipotesi di estinzione dell’obbligazione e per adempimento di un terzo, secondo la previsione dell’art. 1180 c.c., e, cioè, ad opera di un soggetto estraneo al rapporto, che intervenga spontaneamente ed unilateralmente in nome proprio e non in rappresentanza del debitore, il pagamento resta riferibile al terzo medesimo, al quale, pertanto, spetta l’azione di ripetizione di indebito oggettivo, ai sensi e nel concorso delle condizioni degli artt. 2033 e ss

La Corte di appello ha escluso che l’importo versato in esecuzione del decreto ingiuntivo potesse essere restituito: e ciò ha fatto attribuendo rilievo dirimente al fatto che il pagamento era stato eseguito da un terzo, la società Alpha s.r.l..

Il ricorrente ha ricordato di aver dedotto, nella propria comparsa di risposta in appello, che la somma era stata versata, “con provvista degli obbligati principali” al fine di consentire a liberazione di un immobile, venduto a un terzo, dall’ipoteca su di esso iscritta in forza del decreto ingiuntivo. Nel ricorso è poi spiegato come l’acquirente del bene, in forza di un accordo intercorso con gli odierni ricorrenti, sarebbe entrato nella disponibilità della somma, posta a sua disposizione da B.A., e poi utilizzata per la suddetta liberazione.

Ora, in ipotesi di estinzione dell’obbligazione e per adempimento di un terzo, secondo la previsione dell’art. 1180 c.c., e, cioè, ad opera di un soggetto estraneo al rapporto, che intervenga spontaneamente ed unilateralmente in nome proprio e non in rappresentanza del debitore, il pagamento resta riferibile al terzo medesimo, al quale, pertanto, spetta l’azione di ripetizione di indebito oggettivo, ai sensi e nel concorso delle condizioni degli artt. 2033 e ss. (Cass. 7 luglio 1980, n. 4340). E’ ben vero che l’azione di restituzione degli importi che si assumono versati in esecuzione del provvedimento caducato nel corso del giudizio non è del tutto sovrapponibile alla condictio indebiti (giacchè, per un verso, essa si ricollega ad una specifica ed autonoma esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale antecedente e, per altro verso, il comportamento dell’accipiens non si presta a una valutazione di buona o mala fede ai sensi dell’art. 2033 c.c.: cfr., tra le tante: Cass. 23 marzo 2010, n. 6942; Cass. 28 novembre 2003, n. 18238; Cass. 6 aprile 1999, n. 3291); ma gli elementi di difformità tra la fattispecie che qui viene in esame e l’istituto sopra richiamato non valgono a giustificare la deroga al principio per cui è chi esegue il pagamento non dovuto (o il soggetto a cui esso è imputabile, nel caso in cui la solutio sia operata dal rappresentante o dall’ausiliario) a poterne chiedere la restituzione: principio certamente operante anche nel caso in cui l’adempimento sia attuato a seguito della pronuncia di un provvedimento giudiziale che lo prescriva.

In base alle regole generali, un diritto di ripetizione del terzo si potrebbe semmai configurare ove il pagamento sia attuato su mandato del detto terzo: e ciò in quanto, a mente dell’art. 1705 c.c., comma 2, il mandante può surrogarsi nei diritti del mandatario verso il terzo, salvo che ciò pregiudichi i diritti del mandatario stesso. Tuttavia, il ricorso per cassazione non fornisce indicazioni in tal senso: a parte il fatto che l’asserita somministrazione della provvista per il pagamento da parte dell’obbligata (circostanza di cui la Corte di merito non dà atto e che in questa sede è contestata) non implicherebbe che il versamento trovi fondamento in un rapporto di mandato tra Alpha S.r.l. (cessionaria dell’immobile e SI.AL (o B.) – giacchè l’acquirente del bene aveva un interesse proprio alla cancellazione dell’ipoteca -, l’istante non ricostruisce in tali termini la vicenda occorsa e non deduce affatto che l’esistenza di tale mandato fosse stata prospettata nel precedente corso del giudizio. Nel corpo del secondo motivo i ricorrenti sottolineano di aver documentato una diversa evenienza, e cioè che il pagamento fu eseguito, su incarico di B.A. e SCI.AL., dal notaio che aveva steso il rogito di compravendita immobiliare. Tale difesa non è tuttavia concludente, giacchè si traduce nella confutazione un accertamento di fatto del giudice del merito quello per cui il pagamento era stato invece attuato da Alpha S.rl.. E l’accertamento in questione, oltre ad essere insindacabile in questa sede, non è nemmeno avversato da una censura munita di autosufficienza, avendo i ricorrenti mancato di chiarire come, al di là della asserita produzione documentale, abbiano dedotto nel corso del giudizio di merito quanto in questa sede sostenuto.

3. – Il ricorso è in conclusione respinto.